Anche il TAR Calabria condivide il pensiero del TAR Veneto sugli oneri specifici

09 Ott 2014
9 Ottobre 2014

Il T.A.R. Calabria, Catanzaro, ritiene che l’omessa indicazione degli oneri specifici determini l’esclusione dell’offerente dalla gara solo se si tratti di un appalto di lavori. Negli appalti di servizi e/o forniture, invece, la loro omessa indicazione rileva solamente ai fini della congruità dell’offerta.

Ecco il passo della sentenza n. 1624 del 2014: “5.1. La questione sottoposta a questo Collegio concerne le conseguenze connesse alla mancata indicazione dei costi relativi agli oneri di sicurezza aziendale da parte della ditta aggiudicataria nell’offerta, in assenza di specifica previsione nel bando.

5.2. La Sezione non ignora come su tale questione si confrontino indirizzi ed orientamenti non sempre univoci.

In particolare, secondo un primo orientamento, invocato dalla ricorrente, le imprese partecipanti ad un appalto devono necessariamente includere nella loro offerta, oltreché gli oneri di sicurezza per le interferenze, anche i contestati oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendali, pena l’esclusione, attesa la natura precettiva ed imperativa delle norme da cui tale obbligo viene fatto discendere (artt.86, comma 3 bis e 87,comma 4 D.Lgs. n.163/2006); gli interessi di ordine pubblico ad essi sottesi, peraltro, giustificherebbero, secondo tale tesi, anche l’eterointegrazione, ai sensi dell’art.1374 c.c., degli stessi atti di gara carenti di tale previsione.

Altro orientamento, recentemente seguito anche dal Consiglio di Stato, ritiene che, quando si tratta di appalti diversi dai lavori pubblici, e non vi sia una comminatoria espressa di esclusione, ove sia omesso da parte del concorrente lo scorporo degli oneri di sicurezza per rischio specifico, il relativo costo, poiché coessenziale al prezzo offerto, rilevi solo ai fini dell’anomalia di quest’ultimo, potendo darsi luogo all’esclusione solamente all’esito, ove negativo, di una verifica più ampia sulla serietà e sulla sostenibilità dell’offerta economica nel suo insieme (Consiglio di Stato, sez. III, 10 luglio 2013, n.3706).

La recente giurisprudenza (v. T.A.R. Liguria, 26 agosto 2014, n.1323) ha osservato, inoltre, che l’art.87, comma 4, D.Lgs. n.163/2006, che fa espresso riferimento agli oneri in questione, non contiene alcun elemento testuale da far ritenere che la mancata indicazione degli oneri da rischi specifici comporti l’esclusione del concorrente dalla gara; né tale indicazione è contenuta in altre previsioni normative.

Il Collegio intende aderire a tal ultimo orientamento sostanzialistico, teso ad evitare l’esclusione del concorrente, specie se non prevista nel bando di gara, ove l’offerta venga valutata dall’amministrazione appaltatrice congrua in relazione alla specificità dell’appalto, in virtù dei principi del legittimo affidamento e del favor partecipationis.

5.3. Orbene, nel caso di specie, oggetto dell’appalto è la fornitura di beni e servizi come specificati dal capitolato e con riferimento ad esso la ditta aggiudicataria ha precisato, in sede di verifica, che il costo del rischio specifico è pari a zero.

Tale specificazione è stata ritenuta congrua e ragionevole dall’amministrazione in relazione alla tipologia dell’appalto in questione, consistente essenzialmente in fornitura di beni per laboratorio da cucina.

Si è quindi dell’avviso che, quanto meno nel caso in esame, l’omissione del concorrente non possa condurre alla sua automatica esclusione, ma, in un’ottica sostanzialistica di tali adempimenti, debba comportare, da parte della stazione appaltante, una verifica che, nella fattispecie, risulta aver portato la stessa a ritenere congrua l’offerta.

Ed invero, nello specifico, non è stata dimostrata la presenza di fattori di rischio tali da indurre a ritenere irragionevole la determinazione finale dell’amministrazione, né è stata dimostrata la violazione sostanziale del principio della par condicio.

La giurisprudenza, di recente, in presenza di una dichiarazione di oneri pari a zero ha ritenuto la stessa idonea allo scopo ove gli oneri, tenuto conto dell’importo della fornitura, siano comunque di entità talmente esigua da essere assimilabili a zero (T.A.R. Lazio – Roma, 15.05.2014, n.5146).

In presenza di tali presupposti (presentazione da parte dell’aggiudicataria di una dichiarazione in cui si indica che gli oneri in questione sono pari a zero, mancata dimostrazione da parte della ricorrente di fattori di rischi nell’appalto tali da incidere sulla congruità dell’offerta, valutazione positiva di congruità da parte della stazione appaltante), la contestata misura espulsiva appare frutto di un’impostazione esclusivamente formalistica che non risponde né all’interesse sostanziale dell’amministrazione, né alle esigenze di tutela della sicurezza dei lavoratori, in presenza, peraltro, di una richiesta dichiarazione, da rendersi ai sensi del D.P.R. n.445/2000, “di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs.n.81/2008”, che l’amministrazione si riservava di verificare”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Catanzaro n. 1624 del 2014

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