Il soccorso istruttorio non si applica all’omessa presentazione della cauzione definitiva
Il T.A.R. Toscana si occupa del rapporto tra il c.d. soccorso istruttorio ex art. 46, c. 1 D. Lgs. n. 163/2006 e la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 75, c. 8 del medesimo testo e relativo alla c.d cauzione definitiva. I Giudici statuiscono che il soccorso istruttorio non può essere esercitato laddove l’offerente ometta di presentare un’adeguata cauzione definitiva.
Ecco il passo della sentenza n. 1547 del 2014: “Invero, l’Amministrazione ed i ricorrenti principali non possono invocare il soccorso istruttorio di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, il quale è riferito ai diversi casi delle dichiarazioni dei requisiti di partecipazione e qualificazione di cui agli articoli da 38 a 45; inoltre, il soccorso istruttorio non ha portata illimitata, ma consente di eliminare errori formali o di apportare integrazioni a documenti di gara nei quali sono comunque in qualche modo già riconoscibili i contenuti fondamentali richiesti, così da necessitare di un mero chiarimento o della regolarizzazione di elementi accessori, mentre invece nel caso in esame è mancata del tutto, entro il termine imposto dalla lex specialis di gara, una produzione documentale che assumesse contenuti ascrivibili a quelli indicati dall’art. 75, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e dalla corrispondente prescrizione del bando recepita nella lettera invito (Cons. Stato, V, 5.12.2012, n. 6248; TAR Toscana, II, 13.5.2013, n. 788)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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