Il diniego del condono edilizio e il conseguente ordine di demolizione non richiedono l’avviso di avvio del procedimento

24 Ott 2014
24 Ottobre 2014

Il TAR Toscana, decidendo un ricorso avverso un diniego di condo edilizio, precisa che i procedimenti attivati ad istanza di parte non richiedono l'avviso di avvio del procedimento, neanche in relazione al successivo ordine di demolizione dell'opera abusiva.

Si legge nella sentenza n. 1609 del 2014: "7 – In primo luogo il ricorrente si duole degli atti gravati per la mancanza di contraddittorio previo rispetto alla loro adozione, cioè per mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990; la doglianza viene formulata prima in termini generali, poi riproposta con specifico riferimento al mancato accoglimento della domanda di condono.

Le censure sono infondate.

Per quanto concerne il diniego di autorizzazione paesaggistica e il diniego di sanatoria deve osservarsi che si tratta di atti emessi su istanza di parte ricorrente, il che esclude che fosse necessaria la previa comunicazione di avvio, stante il fatto che il procedimento era stato attivato ad iniziativa della stessa parte che ben ne conosceva la pendenza e aveva rappresentato le proprie posizioni nell’atto di avvio del procedimento medesimo.

D’altra parte la Sezione, con specifico riferimento alle procedure di condono edilizio, ha più volte evidenziato che, poiché i provvedimenti di diniego sono stati emessi a conclusione di procedimenti attivati ad istanza di parte, la comunicazione di avvio non era necessaria (cfr., ex multis, TAR Toscana, III, 7 maggio 2013, n. 724; TAR Toscana, III, 9 luglio 2012, n. 1290; Cons. St., VI, 8 giugno 2010, n. 3624).

Quanto all’ordine di demolizione, la sua emanazione, a fronte del diniego di sanatoria, rappresenta conseguenza dovuta ed inevitabile dell’accertata abusività delle opere, sicché la partecipazione non avrebbe potuto avere utilità alcuna (cfr., ex multis, TAR Campania,
Napoli, IV, 21 febbraio 2006, n. 2194; 13 aprile 2007, n. 3565; TAR Toscana, II, 15 gennaio 2007, n. 6; Cons. St., V, 21 maggio 1999, n. 587)".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Toscana 1609 del 2014

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