Il T.A.R. Veneto ribadisce la sua posizione rigorosa in materia di oneri specifici

13 Dic 2013
13 Dicembre 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 10 dicembre 2013 n. 1388, ribadisce la sua posizione “rigorosa” in materia di oneri specifici, sottolineando espressamente di non condividere la linea “morbida” del Consiglio di Stato: “che, come ha recentemente precisato anche questa sezione (cfr. sent. 8.8.2013 n. 1050: non si sconosce, peraltro, che tale decisione è stata riformata da CdS, V, 9.10.2013 n. 4964 che, tuttavia non si condivide. È ben vero, infatti, che l’art. 87, IV comma del codice degli appalti si riferisce solo ai servizi e alle forniture, ma non così il precedente art. 86, III comma bis el’art. 26, VI comma del DLgs n. 81/2008 che dispongono che “gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente….al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. La quantificazione rimessa al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del DLgs n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 del codice non può, invero, che riferirsi agli oneri di sicurezza per le interferenze, e ciò sia perché detti oneri sono necessariamente individuati dall’Amministrazione, sia perché essi soggiaciono – ferma la possibilità di integrazione migliorativa - al divieto di compressione), le imprese partecipanti ad una gara d’appalto di lavori devono necessariamente includere nell’offerta, opportunamente scorporati onde consentire l’esatta valutazione della congruità dell’offerta stessa, anche gli importi relativi agli oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali), la cui misura può variare in relazione al contenuto dell’offerta economica: di tali oneri l’ordinamento prevede l’indicazione con norme immediatamente precettive (cfr. i citati artt. 86, III comma bis del DLgs n. 163/2006 e 26, VI comma del DLgs n. 81/2008) e tali da eterointegrare, in virtù del loro carattere imperativo (in ragione degli interessi di ordine pubblico che tutelano, in quanto poste a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori), l’eventuale omissione – peraltro inesistente nel caso di specie, atteso che l’art. 6 della lettera di invito precisava che “ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al prezzo offerto si farà riferimento all’importo complessivo delle opere proposto da ciascun concorrente al netto degli oneri per la sicurezza, come risultante dall’offerta” (grassetto e sottolineatura del testo), oneri che evidentemente, in mancanza di ulteriori specificazioni, non possono che riferirsi indistintamente ad entrambe le tipologie - o la diversa regolamentazione contenuta nella legge di gara;

che, dunque, i predetti oneri costituiscono un elemento essenziale dell’offerta, sicchè la loro omessa indicazione è vicenda ricompresa nell’elenco delle cause specifiche di esclusione previste dall’art. 46, I comma bis del Dlgs 163/2006: né l’indicazione effettuata dalla costituenda ATI prima graduata può ritenersi idonea a soddisfare il precetto legislativo, e ciò in quanto l’importo ivi specificato è unico, cumulativo e indifferenziato tra le (due) imprese costituende il raggruppamento, con conseguente impossibilità, per la stazione appaltante, di verificarne la congruità con riferimento ai settori di esecuzione dell’appalto demandati ai singoli componenti (giacchè il predetto importo è correlato non già con le quote di partecipazione all’ATI, ma con l’assetto organizzativo di ciascuna impresa)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1388 del 2013

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