Il TAR Veneto ribadisce che la mancata indicazione degli oneri specifici rientra tra le cause di esclusione

15 Nov 2013
15 Novembre 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 11 novembre 2013 n. 1248, torna ad occuparsi degli oneri specifici, confermando l’interpretazione particolarmente rigorosa degli artt. 86, c. 3 bis e 87, c. 4, D. Lgs. 163/2006, ovvero che l’omessa loro indicazione determina ex se l’esclusione dalla gara a prescindere dal contenuto della lex specialis.

A tal fine si legge: “è suscettibile di favorevole apprezzamento la censura avanzata nel ricorso principale relativa alla mancata indicazione, nell’offerta economica della società aggiudicatrice, degli importi relativi ai costi della sicurezza aziendale, nell’erronea convinzione che gli stessi fossero già indicati dalla stazione appaltante in euro 500,00 e che nel bando non sono state previste ulteriori e diverse voci inerenti a tale specifico fattore.

Al riguardo il Collegio non può che ribadire l’insegnamento al riguardo pacificamente accolto dal Consiglio di Stato e condiviso dal Tribunale, secondo cui devono necessariamente distinguersi : i costi della sicurezza per interferenza, affidati in via esclusiva alla individuazione e determinazione della stazione appaltante e quelli, invece che competono e riguardano gli aspetti della sicurezza di esclusa pertinenza del concorrente che, come tali, devono da quest’ultimo essere individuati e formalmente indicati nell’offerta a prescindere da una formale previsione nella legge di gara, così come previsto dagli artt. 86 co. 3 bis e 87 co. 4 del d.lgs. 163/2006.

L’impresa aggiudicataria, di contro, come risulta dagli atti di causa, non ha indicato, nella propria offerta economica, i costi relativi alla sicurezza.

Né, peraltro, può assumere alcuna valenza dirimente il fatto che i costi per la sicurezza aziendale non fossero espressamente previsti dalla lex specialis.

Osserva il Collegio che tali norme hanno carattere immediatamente precettivo e, come tali, comportano la eterointegrazione delle regole previste in ogni singola gara, ai sensi dell’art. 1374 c.c. e, determinano, in caso di loro inosservanza, l’esclusione dalla procedura del concorrente inadempiente (v. Cons. St., V, n. 467/2012 e 4849/2010).

La inosservanza di tale procedura, come detto, determina un vizio insuperabile dell’offerta, così come avanzata dal concorrente.

Infatti, alla mancata indicazione, nell’offerta economica, degli oneri di sicurezza aziendali, consegue, la obbligatoria esclusione del concorrente dalla gara per carenza di un elemento essenziale dell’offerta a norma dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice appalti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 4622/2012)”.

 Nella medesima sentenza il T.A.R. Veneto sottolinea inoltre che l’offerente non ha l’obbligo, a pena di esclusione, di produrre il D.U.R.C. poiché la stazione appaltante lo può acquisire d’ufficio: “Indipendentemente dalla configurazione fornita dalla stazione appaltante circa la natura e la necessaria produzione da parte dei concorrenti del riferito certificato, è necessario ribadire che l'obbligo di produzione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 19, comma 12, della legge n. 109 del 1994 e relative disposizioni attuative, deve ritenersi superato, per sopravenuta incompatibilità di detta disposizione, con l'art. 16-bis, comma 10 del decreto legge n. 185 del 2008, introdotto dalla legge di conversione n. 2 del 2009, che testualmente recita :”.. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”.

Sul divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere il d.u.r.c. alle imprese vanno altresì registrati specifici successivi interventi legislativi, regionali e statali, che hanno confermato siffatta impostazione (si vedano l'art. 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, e l'art. 14, comma 6-bis, d.l. n. 5 del 2012, convertito con L. n. 35 del 2012).

Quindi, si può concludere rilevando che, anche l’eventuale esclusione del concorrente per mancata produzione del DURC, così come prevista dal bando, sarebbe stata nulla per contrarietà a norme imperative e non può, né avrebbe potuto, conseguentemente, condurre alle conseguenze richieste dal ricorrente incidentale”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1248 del 2013

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