Il termine per il controllo dei requisiti è ordinatorio o perentorio?
Il T.A.R. si sofferma sulla natura del termine previsto dall’art. 48, c. 2 del D. Lgs. n. 163/2006 - relativo al controllo dei requisiti - secondo cui: “La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione”. Il Collegio, in particolare, asserisce che, in giurisprudenza, non è affatto chiaro se si tratti di un termine ordinatorio o perentorio.
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