In un concorso pubblico non basta impugnare il bando ma va impugnata anche l’approvazione della graduatoria
Il TAR afferma che, in materia dei concorsi pubblici, tra la deliberazione di indizione della selezione e il bando di concorso, da un lato, e l'approvazione della graduatoria finale, dall'altro, non sussiste un rapporto di consequenzialità diretta ed immediata tale da giustificare l’eventuale automatica caducazione di quest'ultima per effetto dell'eventuale illegittimità dei primi.
Pertanto diventa improcedibile il ricorso contro il bando, se poi non viene impugnata anche l'approvazione della graduatoria.
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