In un concorso pubblico non basta impugnare il bando ma va impugnata anche l’approvazione della graduatoria

27 Apr 2015
27 Aprile 2015

Il TAR afferma che, in  materia dei concorsi pubblici,  tra la deliberazione di indizione della selezione e il bando di concorso, da un lato, e l'approvazione della graduatoria finale, dall'altro, non sussiste un rapporto di consequenzialità diretta ed immediata tale da giustificare l’eventuale automatica caducazione di quest'ultima per effetto dell'eventuale illegittimità dei primi.

Pertanto diventa improcedibile il ricorso contro il bando, se poi non viene impugnata anche l'approvazione della graduatoria.

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC