L’.A.P. del CDS sul subappalto c.d. necessario
Con l'ordinanza n.2707/2015 in data 3 giugno 2015 la Quarta Sezione del Consiglio di Stato  rimetteva all’Adunanza Plenaria la soluzione delle questioni relative alla necessità (o meno) dell’indicazione nominativa, al momento della presentazione dell’offerta, dell’impresa subappaltatrice, nelle ipotesi in cui quella concorrente sia sprovvista del requisito di qualificazione per alcune categorie scorporabili e abbia manifestato l’intenzione di subappaltare le relative lavorazioni, e alla legittimità (o meno) del c.d. soccorso istruttorio al fine di consentire la predetta identificazione (nell’ipotesi in cui l’Adunanza Plenaria la dovesse giudicare necessaria e solo per le procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia conclusa in data anteriore al relativo pronunciamento) e l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali (per le sole procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia conclusa prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n.3 del 2015, che ne ha affermato l’obbligatorietà anche per gli appalti di lavori).
La questione è ora stata decisa dall'Adunanza Plenaria.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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L’Adunanza, fa inusitato sfoggio di brocardi, esegesi, eterointegrazioni, operazioni ermeneutiche, enucleazioni, esami diacronici, enunciazioni, postulazioni, interventi nomofilattici. Segnalo altresì il termine pretermessa.
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