Non spetta al Comune disporre l’affidamento del servizio idrico integrato

23 Gen 2014
23 Gennaio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 21 gennaio 2014 n. 79, dopo aver chiarito la normativa relativa alle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (c.d. A.T.O.), afferma che il Comune non è competente a disporre l’affidamento del servizio di distribuzione dell’acqua poiché, a partire dalla L. R. Veneto n. 36/1994, la gestione del servizio idrico è stata estesa all’intero Ambito Territoriale Ottimale e risulta essere affidata in via esclusiva alle c.d. A.T.O. e, successivamente, al Consigli di Bacino destinati a subentrare a queste ultime.

A tal fine si riporta il passo della sentenza che si sofferma sulla normativa di cui supra: "Giova preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento. Le autorità d’Ambito erano già previste dagli artt. 8 e 9 della legge n. 36 del 1994 e dagli articoli da 24 a 26-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), che ne consentivano l’istituzione, da parte delle Regioni, con strutture e forme giuridiche diverse alle quali partecipavano necessariamente gli enti locali, come le convenzioni, i consorzi, le unioni di comuni, l’esercizio associato delle funzioni, con conseguente passaggio dalle gestioni municipali dirette alle gestioni estese all’intero ambito, e assegnazione della specifica legittimazione a compiere tutti gli atti necessari allo svolgimento del servizio idrico all’Autorità d’Ambito medesima. La legge regionale n. 5/98, in attuazione della L. n. 36/94, ha individuato gli ambiti territoriali ottimali, ribadendo che l’Autorità d’Ambito svolge «funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il gestore del servizio anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione» (cfr. art. 3, comma 5).

7.2. Tale impianto risulta sostanzialmente confermato dagli artt. 142, 147 e 148 del Codice dell’ambiente (d.lgs. n.152/2006), in base ai quali:

a) «Gli enti locali, attraverso l’Autorità d’ambito di cui all’articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto» (art. 142, comma 1);

b) «L’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1» (art. 148, comma 1);

c) «L’Autorità d’ambito, nel rispetto del piano d’ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L’Autorità d’ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all’articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b), dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell’affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall’articolo 148, comma 5» (art. 148, commi 1, 2,3, e 4).

La Corte costituzionale, inoltre, con la sentenza n. 246 del 2009, ha affermato la legittimità costituzionale dell’art. 148 del Codice dell’ambiente rilevando, fra l’altro, che la disposizione attiene «anche alla tutela dell’ambiente, perché l’allocazione all’Autorità d’Ambito territoriale ottimale delle competenze sulla gestione serve a razionalizzare l’uso delle risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della “biosfera” intesa come “sistema” [...] nel suo aspetto dinamico» (sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007). E che «tanto il comma 5 dell’art. 148 quanto la legge n. 36 del 1994, …, fissano il principio del “superamento della frammentazione delle gestioni” ».

Successivamente, con l’art. 2, comma 186 bis, della L. n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), è stata disposta la soppressione delle Autorità d’Ambito Territoriali di cui all’art. 148 del d.lgs. n. 152/2006, prevedendosi che le Regioni attribuiscano con legge le funzioni esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Con la legge regionale n. l 7/2012 la Regione del Veneto ha quindi attribuito «le funzioni amministrative relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli art. 147 e seguenti del D.lgs n. 152/2006» per ciascun ambito territoriale ottimale ai Consigli di Bacino (cfr. art. l, comma 5, della L.R. n. 17/2012), quali specifiche forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l’organizzazione del servizio idrico integrato, a cui spetta la funzione di approvare le modalità organizzative del servizio in questione e di procedere al relativo affidamento in conformità alla normativa vigente, fermo rimanendo che, fino alla costituzione dei nuovi Consigli di Bacino, continuano ad operare, ex art. 13, comma l, L.R. n. 17/2012, le Autorità d’Ambito, costituite con la legge regionale n. 5/98, con i propri organi e, dal l gennaio 2013, con il Commissario Straordinario.

L’organizzazione dei servizi pubblici in ambiti territoriali risulta, infine, confermata dall’art. 3 bis, comma 1, del D.L. n. 138/2011, il quale, prevede che « (…), è fatta salva l’organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma»”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 79 del 2014

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