La commissione di gara deve essere sempre un collegio perfetto?

21 Ago 2013
21 Agosto 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 07 agosto 2013 n. 1022, chiarisce che la commissione di gara deve operare sempre con il plenum dei suoi componenti qualora deve adottare delle scelte discrezionali: infatti è solo “nella dialettica tra i componenti che si esplica la funzione omogeneizzate delle diverse singolarità del collegio che consente, legittimamente, l’adozione dell’atto finale unico, che non è e non rappresenta la giustapposizione delle diverse opinioni, bensì è l’atto del collegio in senso unitario e non scomponibile”. Il collegio può essere (legittimamente) incompleto soltanto se svolge delle attività vincolate, fattuali e meramente preparatorie del giudizio finale.

A tal fine il Collegio osserva che: “Sul punto la giurisprudenza, secondo un tramandato orientamento, è unanime nel riconoscere che :” … secondo un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa, (il collegio) deve operare con il "plenum" dei suoi componenti, e non con la semplice maggioranza (così Cons. St. IV, 5 agosto 2005, n. 4196; 6 giugno 2006, n. 3386; 12 maggio 2008, n, 2188)…È bensì vero che alla luce della giurisprudenza ora richiamata la necessità di operare con il "plenum" si pone essenzialmente nelle fasi in cui la Commissione è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali v'è l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, e che invece può consentirsi la deroga al principio della collegialità per le attività preparatorie, istruttorie e vincolate” ( cfr. Cons. Stato Sez. III, Sent., 3 marzo 2011, n. 1368; Cons. St., sez. 1, n. 1286/2011).

Nell'ipotesi di collegio perfetto, come nel caso di specie, la giurisprudenza ha, altresì, precisato, con un insegnamento pacifico e mai revocato che le deliberazioni assunte dal collegio sono valide soltanto se deliberate con la partecipazione di tutti i componenti, di talché non assume giuridica rilevanza la questione relativa alla così detta prova di resistenza, tesa ad accertare, in concreto, la eventuale incidenza dell’assente nel computo dei voti complessivi ( Cons. st., sez. VI, 6 aprile 1987, n. 230)”. Di conseguenza: “E’ quindi essenziale e non prescindibile che le manifestazioni di volontà dell’organo collegiale afferenti ad evenienze discrezionali, prodromiche ad attività valutative dei candidati, siano assunte con il plenum del collegio, risultando assolutamente illegittima ogni contraria determinazione, come quella prevista dal Presidente nel verbale n. 5, che, invero, consente una successiva conferma, da parte dei singoli commissari assenti, della decisione già adottata.

La logica dei collegi perfetti è quella per cui può essere demandata a singoli componenti e/o al collegio incompleto, soltanto l’attività vincolata, meramente fattuale e preparatoria del giudizio, ma non quella discrezionale e valutativa, come la individuazione dei concreti criteri di valutazione dei titoli, perché essa comporta e riguarda scelte discrezionali nella precisazione del bando”.

Quanto esposto è avvalorato anche dalla normativa riguardante i concorsi dei professori universitari: “La tesi esposta trova conforto, poi, proprio nel DPR 23 marzo 2000, n.117, in cui il legislatore ha, per garantire, comunque, la contestuale presenza dei componenti il seggio di gara nei concorsi per espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210, previsto, nell’art. 4, la possibilità che la commissione utilizzi, per le riunioni, il sistema di videoconferenza.

Tale peculiare evenienza, pertanto, conferma la imprescindibile esigenza, per le scelte valutative e discrezionali della commissione, della necessaria e contestuale presenza, anche se virtuale, di tutti i componenti il seggio di gara, non essendo sufficiente neppure il contestuale collegamento telefonico ovvero con posta elettronica (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 29-07-2009, n. 4708)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1022 del 2013

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