La funzione dei chiarimenti in sede di gara

23 Set 2014
23 Settembre 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 16 settembre 2014 n. 1218 si occupa della natura e della funzione dei chiarimenti che la stazione appaltante può fornire in sede di gara statuendo che: “E’ insegnamento giurisprudenziale consolidato che :” …i chiarimenti non potrebbero aggiungere e/o modificare le previsioni della lex specialis di gara, ma solo fornirne un'interpretazione, di modo che, se invece le modificassero, non potrebbero vincolare i concorrenti. D'altro canto, in caso di ambiguità nella formulazione della lex specialis, dovrebbe darsi prevalenza all'interpretazione che garantisce la più ampia partecipazione alla gara, secondo il principio di favor partecipationis.

Perciò i chiarimenti non potrebbero introdurre adempimenti più stringenti rispetto a quelli prescritti dalla lex specialis, ma potrebbero, tuttavia, assicurare un'interpretazione più favorevole del regime di accesso alla gara, sempre nella prospettiva del favor partecipationis…” ( Tar Lazio, sez. 1 ter, 21 luglio 2014, n. 7796)”.

Nella stessa sentenza il Collegio chiarisce, all’interno di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (R.T.I.), i rapporti tra la mandante e la mandataria: “Le censure sollevate nel terzo e nel quarto motivo di ricorso, invero, ripetono i medesimi rilievi già sollevati, in sede giurisdizionale, dalla terza graduata nella gara di cui è causa.

Il conseguente ricorso, in cui è stata evocata anche l’attuale ricorrente, è stato definito con la sentenza breve di questo Tribunale n. 917/2013 che non è stata impugnata e, pertanto, risulta passata in giudicato.

Nel merito il giudice, nella citata sentenza breve, ha statuito :” la necessità che la mandataria debba “assumere” i requisiti in misura percentuale superiore alla mandante significa non già che la mandataria debba “possedere” i requisiti in misura preponderante rispetto alla mandante, ma soltanto che li “spenda” in misura maggioritaria rispetto a quest’ultima, con riferimento, ovviamente, anche alla quota di partecipazione al raggruppamento ed alla quota di esecuzione dell’appalto (cfr. CdS, V, 28.9.2012 n. 5120; 11.12.2007 n. 6363)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1218 del 2014

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