Le misure di self-cleaning, ai fini dei pubblici appalti
Il Consiglio di Stato ha affermato che la direttiva 24/2014/UE non impedisce la valutazione delle misure di self-cleaning assunte in corso di gara, relative a fatti insorti dopo la presentazione dell’offerta. Pertanto, anche in relazione a procedure disciplinate dal d.lgs. 50/2016, deve ritenersi ammissibile la loro adozione anche in un momento successivo alla presentazione dell’offerta, sempre che si verta in ipotesi di cause di esclusione intervenute dopo tale momento, o in un momento di poco antecedente, che non abbia reso possibile la loro adozione prima del momento della presentazione dell’offerta, dovendo le misure essere tempestive, comunque entro il termine ultimo dell’aggiudicazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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