L’esclusione dell’offerta anomala va motivata adeguatamente

04 Nov 2014
4 Novembre 2014

Il T.A.R. Veneto ricorda che l’esclusione di un’offerta anomala richiede una specifica e puntuale motivazione che dia contezza delle ragioni ritenute prevalenti dalla stazione appaltante.

Nella sentenza n. 1330 del 2014 si legge: “Il ricorso è fondato con riferimento all’assorbente primo motivo di gravame, atteso che il ribasso praticato dalla controinteressata risulta significativamente alto (48%) ed avrebbe richiesto, in sede di verifica dell’anomalia offerta - rilevata e scrutinata dalla stazione appaltante - una adeguata, penetrante ed analitica motivazione a conferma della singolare proposta negoziale.

Ciò in considerazione del fatto che, nel caso di specie, non può trovare applicazione, proprio per l’oggetto dei lavori richiesti e per lo sconto praticato, il pacifico e costante insegnamento giurisprudenziale per cui, nelle evenienze di conferma dell’aggiudicazione, non si richiede una penetrante motivazione, analitica e puntuale, a conforto delle giustificazioni prospettate.

E’ di tutta evidenza che il bene primario ed essenziale per la collettività, oggetto dell’appalto, come è il servizio di manutenzione e bonifica della rete di distribuzione dell’acqua potabile richiede una maggiore e più adeguata verifica ed accertamento dell’offerta e delle ragioni a sostegno della serietà e validità della stessa ed evidenziare, al contempo, il percorso logico svolto dalla stazione appaltante per giustificare il provvedimento assunto.

Nel caso di specie, infatti, il significativo ribasso economico praticato dalla controinteressata rispetto alla previsione economica del bando, in uno con l’oggetto dell’appalto, avrebbero dovuto, come detto, comportare, da parte della stazione appaltante, un maggiore e più analitico scrutinio delle ragioni dello sconto praticato dalla controinteressata, così che la motivazione a giustificazione dell’anomalia dell’offerta doveva esprimere, non già, come rilevato dal ricorrente, una mera astratta e stereotipa formulazione utilizzabile per ogni evenienza, ma concrete e puntuali categorie motivazionali, tali da rappresentare in modo obiettivo ed inequivoco l’accertamento e la conferma della correttezza e della serietà dell’offerta, anche con riferimento al previsto utile d’impresa, atteso che la prospettazione, in termini simbolici dello stesso, viola la par condicio e il principio della concorrenza.

La riferita valutazione, in altri termini, doveva considerare le giustificazione dell’anomalia prospettate dalla controinteressata contemperando le esigenze di globalità dell’offerta, con una disamina analitica della stessa e delle criticità delle singole poste, peraltro già rilevate in sede di contestazione dell’anomalia.

Per tali motivi il ricorso deve essere accolto ai fini del riesame della motivazione attinente alla valutazione dell’anomalia dell’offerta”.

dott. Matteo Acquasaliente

 sentenza TAR Veneto 1330 del 2014

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