La semplice dichiarazione di avere un interesse da tutelare non giustifica l’accesso alla dichiarazione dei redditi altrui

04 Nov 2014
4 Novembre 2014

Il TAR Emilia Romagna- Parma, decidendo un ricorso contro l'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto l'accesso alla dichiarazione dei redditi altrui,  evidenzia che non può essere condivisa la tesi secondo cui il diritto di accesso deve essere garantito a chiunque, a qualunque atto e a prescindere da qualsivoglia accertamento in ordine alla necessità del richiedente di tutelare un proprio interesse. Dice il TAR che, così opinando, si darebbe ingresso al discutibile principio per cui chiunque possa avere accesso a informazioni altrui, sol perché in possesso dell’Amministrazione, sulla semplice generica allegazione di essere intenzionato a tutelare un proprio interesse.

Si legge nella sentenza n. 370 del 2014: "Passando all’esame del merito il Collegio rileva, dall’esame degli atti di causa, che l’accesso alle dichiarazioni dei redditi del Maiolo non riveste per il Marcotti alcun interesse, se non meramente emulativo, atteso che da una parte il giudizio civile in cui quest’ultimo dovrebbe asseritamente produrre dette dichiarazioni, ha per oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale chiesto dal Maiolo, il cui accertamento è del tutto indipendente dalla situazione reddituale del presunto danneggiato; dall’altra, come affermato dal ricorrente e non contestato dal controinteressato, nello stesso giudizio sono spirati i termini di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c..

In ogni caso e ad abundantiam non può essere condivisa l’affermazione del Marcotti secondo cui le suddette dichiarazioni sarebbero necessarie per dimostrare l’infondatezza della richiesta risarcitoria del Maiolo dovendo, viceversa, quest’ultimo provare la fondatezza della sua domanda alla stregua del principio processuale “onus probandi incumbit ei qui dicit”.

Non può essere condivisa la tesi secondo cui il diritto di accesso deve essere garantito a chiunque, a qualunque atto e a prescindere da qualsivoglia accertamento in ordine alla necessità del richiedente di tutelare un proprio interesse; invero così opinando si darebbe ingresso al discutibile principio per cui chiunque possa avere accesso a informazioni altrui, sol perché in possesso dell’Amministrazione, sulla semplice generica allegazione di essere intenzionato a tutelare un proprio interesse.

Non è questo, invero, il principio predicato dalla giurisprudenza richiamata dal controinteressato e, segnatamente, da Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1211, invocata in udienza dal difensore, atteso che in detta pronuncia il Consiglio di Stato si occupa di fattispecie del tutto diversa in cui la parte privata, per potersi difendere in giudizio contro l’Agenzia delle Entrate, chiede di avere accesso ai propri documenti fiscali in possesso dell’Agenzia stessa e non già a documenti riguardanti fiscali di un terzo.

Deve, di conseguenza, ritenersi illegittimo il provvedimento – sebbene successivamente sospeso - con cui l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Piacenza ha consentito l’accesso alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2011 e 2012 del ricorrente, essendo evidente che tali dichiarazioni non sono necessarie rispetto alle esigenze di tutela giudiziaria dichiarate dal controinteressato, così come emergono dagli allegati al ricorso (cfr. in termini: T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 25 novembre 2013, n. 2848)".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Emilia Romagna Parma n. 370 del 2014 

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