L’indicazione dei costi per la sicurezza vale anche per gli appalti di servizi esclusi dall’applicazione del Codice Appalti
Il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza del 21 gennaio 2014 n. 280, afferma che l’obbligo di indicare gli oneri c.d. da rischio specifico riguarda anche gli appalti di servizi esclusi dall’applicazione del Codice Appalti. In questo caso, se l’ente non ha imposto già in sede di gara la loro indicazione e la ditta partecipante non li ha forniti, l’operatore economico non deve essere automaticamente escluso, in quanto la stazione appaltante deve chiedere al medesimo di specificarli.
A tal fine si legge che: “Il Collegio ritiene, infatti, che nelle gare aventi ad oggetto servizi esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici (all. II B – servizi sanitari e sociali) la mancanza nel bando di una previsione specifica non esenta i concorrenti dal dovere di indicare gli oneri della sicurezza aziendali e dall'osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, ma comporta soltanto che, ove la stazione appaltante non si sia autovincolata nella legge di gara ad osservare la disciplina di dettaglio dettata dagli artt. 86 commi 3-bis e 3-ter e 87 comma 4, del succitato Codice dei contratti pubblici, il concorrente, che non abbia indicato i suddetti oneri della sicurezza nella propria offerta, deve essere chiamato a specificarli successivamente, nell'ambito della fase di verifica della congruità dell'offerta, all'evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere (che sussiste anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio”.
dott. Matteo Acquasaliente
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