Un esempio di difetto di motivazione di un diniego di condono edilizio

03 Mar 2014
3 Marzo 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR  Veneto n. 206 del 2014.

Scrive il TAR: "4.1. In particolare merita accoglimento la censura relativa al difetto di motivazione del provvedimento di diniego di condono edilizio. In proposito, deve osservarsi, innanzitutto, che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, è diretta a consentire al destinatario di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese; e ciò allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato (Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750; sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 938, sez. V, 25 settembre 2000 n. 5069). Ciò che deve ritenersi necessario perché l'atto non risulti inficiato da censure nella sua parte motiva è che in esso siano sempre sternate le ragioni che giustificano la determinazione assunta, non potendo la motivazione espressa in essa esaurirsi in semplici, generiche locuzioni di stile. Ebbene, nella vicenda sottoposta all’esame del Collegio, il Comune di Venezia (Ufficio edilizia privata) ha comunicato alla ricorrente che, in esito alla sua domanda di sanatoria edilizia, presentata ai sensi della legge n. 47/1985, la stessa veniva respinta a seguito del parere della Commissione Edilizia Integrata, contraria al mantenimento in opera delle strutture abusive in questione in quanto “per qualità dei materiali e tipologia incompatibili con l’ambito residenziale oggetto di tutela”. Tale motivazione non appare, all’evidenza, idonea a sorreggere in modo puntuale il diniego della domanda di sanatoria. Infatti, in relazione a provvedimenti negativi in materia di nulla osta paesaggistico l'Amministrazione è certamente tenuta a motivare in modo esaustivo circa la concreta incompatibilità del progetto sottoposto all'esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali le opere edilizie considerate non si ritengono adeguate alle caratteristiche ambientali protette. Nel caso in esame le ragioni del diniego appaiono, invece, contenute nell’espressione “per qualità dei materiali e tipologia delle strutture incompatibili con l’ambito residenziale oggetto di tutela”, che per il solo riferimento generico alla tipologia delle strutture, e alla scelta dei materiali utilizzati nella edificazione, non appare di certo sufficiente a sorreggere il diniego di concessione in sanatoria laddove esso deve esplicare le ragioni di fatto poste alla base dell'atto di diniego, anche per rendere edotto il titolare dell'interesse legittimo di carattere pretensivo sulle circostanze rilevanti nel caso di specie. In definitiva, nel caso in esame il diniego espresso in ordine alla domanda di sanatoria contiene una valutazione apodittica che non appare soddisfare - come evidenziato dal ricorrente - i requisiti minimali della motivazione, non essendo di certo sufficiente la mera affermazione secondo cui i manufatti in questione mal si inserirebbero “nell’ambito residenziale” per i materiali utilizzati e la tipologia costruttiva, atteso che nulla viene specificato nel concreto per dimostrare il contrasto con l'interesse ambientale tutelato. Peraltro, nel caso in esame, una motivazione maggiormente articolata e specifica era richiesta anche dalla eterogeneità dei manufatti, differenti per tipologia, materiali costruttivi, localizzazione sull’edificio ed impatto visivo. Né, dal materiale fotografico prodotto agli atti è consentito al Collegio di intendere ed eventualmente approvare le ragioni del diniego stesso, e ciò, nonostante la sinteticità della motivazione, ove esse risultassero dal contesto evidenti, posto che le tettoie ed il magazzino al piano primo ancora da demolire risultano scarsamente o per nulla rappresentati, cosicchè nemmeno per tale via è dato al Collegio di comprendere quali siano le specifiche caratteristiche dei manufatti incompatibili con il contesto di riferimento. Infine, una motivazione maggiormente pregnante del diniego di sanatoria s’ imponeva nel caso in esame, essendo il vincolo paesaggistico sopraggiunto rispetto alla realizzazione delle opere in discussione (cfr. da ultimo, Cons. St., VI sez., 17 gennaio 2014 n. 231). E ciò tanto più nel caso di specie in cui il vincolo riguarda un quartiere residenziale cittadino e non risulta radicalmente e aprioristicamente incompatibile con la tipologia degli interventi accessori realizzati sull’edificio (ci si riferisce a quelli ancora da demolire), non del tutto inusuali, specie le tettoie, pur in un pregevole contesto residenziale".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto n. 206 del 2014

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