Per esercitare l’attività medico dentistica l’immobile deve essere in regola non solo dal punto di vista igienico-sanitario ma anche da quello urbanistico-edilizio

17 Set 2013
17 Settembre 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 1085 del 2013 esamina un caso nel quale uno studio dentistico è stato installato in un immobile il quale, secondo il PRG,  può avere solo destinazione residenziale.

Il TAR conferma che il cambio d'uso è abusivo, anche se si tratta di attività medica.

Scrive il TAR: "2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 9, 10 e 11 della L.R. n. 22/2002, in quanto, la domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività medico-dentistica doveva essere esaminata secondo la normativa in materia igienico-sanitaria e non sotto il profilo urbanistico-edilizio. Anche tale doglianza non è condivisibile. Infatti, il legittimo esercizio dell’attività medico-dentistica deve necessariamente essere ancorato alla regolarità dell’immobile, nella quale essa attività deve essere svolta, sotto il profilo urbanistico-edilizio. Ciò in quanto i due profili sono strettamente connessi presupponendo il primo l’esistenza del secondo, posto che se l’immobile non è conforme alla normativa urbanistica edilizia esso non può essere utilizzato per lo svolgimento dell’attività autorizzanda, dovendo comunque il Comune intervenire per reprimere l’abuso sul piano edilizio. Pertanto, è evidente che l’accertamento della conformità dell’immobile alla disciplina edilizia ed urbanistica, oltre che alla disciplina igienicosanitaria, costituisce presupposto indefettibile per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria. Nel caso di specie, il Comune ha accertato un mutamento di destinazione d’uso da residenziale a direzionale non autorizzato e non consentito dalla normativa regionale e comunale in vigore, ragion per cui l’immobile non può essere utilizzato per lo svolgimento di attività sanitaria".

Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1085 del 2013

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