Ratifica e rimozione dei rifiuti

30 Lug 2014
30 Luglio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 16 luglio 2014 n. 1031 dopo aver chiarito che il programma di smaltimento dei rifiuti ha la stessa  natura giuridica dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti (“L’eccezione con la quale il Comune sostiene l’improcedibilità del ricorso perché con esso è impugnato non un ordine di rimozione di rifiuti ma un ordine di presentazione di un programma di smaltimento che alla fine è stato presentato dai proprietari dei terreni, non può essere accolta.

Infatti l’ordine di presentazione del programma di smaltimento dei rifiuti si inscrive, al pari dell’ordine di rimozione, nell’ambito della procedura prevista dall’art, 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, è un atto immediatamente lesivo nei confronti del destinatario, e la sua lesività non è superata dall’avvenuta presentazione del medesimo da parte dei proprietari, che sono solo dei coobbligati in solido”) si sofferma sulla ratifica dei provvedimenti in materia di rimozione dei rifiuti.

In particolare i Giudici statuiscono che: “Infatti va in primo luogo sottolineato che, come chiarito dalla giurisprudenza, la ratifica di un atto amministrativo non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico (cfr. Consiglio Stato Sez. V, 30 agosto 2005, n. 4419) in quanto l’interesse pubblico che lo sorregge è la perdurante persistenza di quello perseguito dall’atto da convalidare (cfr. Tar Lombardia, Brescia, 7 settembre 2001, n. 771; Consiglio di Stato , Sez. VI, 24 settembre 1983, n. 683).

In secondo luogo va osservato che l’esigenza di salvaguardare l’ambiente e le matrici ambientali dalla contaminazione derivante dall’abbandono dei rifiuti, obbliga l’Amministrazione ad individuare i responsabili e ad ottenere da loro il ripristino delle condizioni ambientali precedenti e, contrariamente a quanto dedotto, il potere di ratifica risulta esercitato entro un termine ragionevole, tenuto conto della circostanza che alla data del provvedimento di ratifica non era stato ancora presentato il programma di smaltimento, e l’abbandono dei rifiuti configura un illecito di carattere permanente”.

Infine con riferimento alla omessa comunicazione di avvio del procedimento affermano che: “Orbene, tenuto conto che la ratio perseguita con l'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve ritenersi soddisfatta, nonostante la mancanza della rituale comunicazione di avvio, ogniqualvolta l'interessato abbia avuto comunque compiuta conoscenza dell'avvio del procedimento (cfr. Tar Lazio, Roma, 6 marzo 2013, n. 2391; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 12 dicembre 2012, n. 1167; Consiglio di Stato, Sez. V, 7 settembre 2011, n. 5032; Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1476; id. 4 dicembre 2009, n. 7607; Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 marzo 2009, n. 1207), la censura deve essere respinta”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1031 del 2014

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