Non spetta alla stazione appaltante valutare la gravità di una violazione in materia di contributi assistenziali e previdenziali
Il T.A.R. si occupa dell’art. 38, c. 1 lett. i) del D. Lgs. n. 163/2006 (secondo cui: “1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:” (…) “i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”), affermando che non spetta alla stazione appaltante dire se una violazione è grave o meno.
Post di Matteo Acquasaliente
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