Quando ricorre l’errore scusabile previsto dall’art. 37 del c.p.a.?
Il T.A.R. si occupa dell’applicazione dell’art. 37 del c.p.a. secondo cui: “Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”, con riferimento alla mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato.
Post di Matteo Acquasaliente
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