Oneri specifici: TAR Veneto e Consiglio di Stato la pensano diversamente

16 Mag 2014
16 Maggio 2014

Il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza del 07 maggio 2014 n. 2343, ha riformato la sentenza del T.A.R. Veneto, sez. I, n. 1388/2013 commentata nel post del 13.12.2013 che, con riferimento agli oneri specifici, aveva dichiarato l’obbligo di indicarli anche negli appalti di lavori.

Nella sentenza del Giudice di Appello, infatti, si legge: “Reputato, infatti, che merita condivisione l’indirizzo di questa Sezione (sentenza 9 ottobre 2013, n. 1050), dal quale il Giudice di primo grado si è esplicitamente discostato, secondo cui l’obbligo di indicazione, in sede di offerta, del costo relativo alla sicurezza è imposto dal legislatore, ex art. 87, comma 4, del codice dei contratti pubblici, esclusivamente per le procedure relative agli appalti di servizi e forniture mentre in materia di lavori pubblici la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100, d.lgs. n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 cod. contratti pubblici, fermo restando l’obbligo di verifica dell’adeguatezza degli oneri per tutti i contratti pubblici in forza dell’art. 86, comma 3 bis, del codice dei contratti pubblici;

Reputato che, in ogni caso, l’ ATI Andreola, pur non essendo tenuta, ha proceduto all’indicazione degli oneri di sicurezza e che l’unitarietà dell’offerta economica, complessivamente riconducibile al raggruppamento, non consente di accedere alla tesi, sposata dalla sentenza appellata, secondo cui ognuna delle imprese raggruppate avrebbe dovuto indicare la quota individuale degli oneri a sé imputabile”. 

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 2343 del 2014

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