Cosa succede se il Soprintendete esprime il parere di compatibilità paesaggistica oltre il termine di 45 giorni, previsto dal comma 8 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004
Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 583 del 2014, in relazione alla tesi del ricorrente secondo la quale il parere tardivo sarebbe nullo.
Scrive il TAR: "2. Ciò premesso è possibile esaminare l’eccezione di nullità proposta nell’ultima memoria presentata dalla parte ricorrente. Con riferimento a detta ultima censura ne va sancita, sin d’ora, la sua infondatezza e, ciò, sia in quanto proposta avverso il parere del 23/01/2013 (impugnativa peraltro ora dichiarata improcedibile) sia, ancora, in quanto riferita al preavviso di rigetto del 06/09/2013 (provvedimento impugnato con successivi motivi aggiunti). Detta eccezione è argomentata ritenendo violato il termine di 45 giorni, previsto dal comma 8 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, entro il quale il Soprintendente deve emanare il parere di compatibilità paesaggistica, ritenendo che in entrambe le ipotesi sopra ricordate i provvedimenti impugnati siano stati stessi emessi in carenza di potere da parte dell’Amministrazione competente.
2.1 Sul punto risulta dirimente constatare come dal testo della disposizione in esame è possibile desumere come decorso il termine sopra citato, l’Amministrazione perde il potere di emanare un provvedimento vincolante.
2.2 Pur persistendo il potere della Soprintendenza di pronunciarsi oltre il termine dei 45 giorni, il decorso di quest’ultimo periodo di tempo impedisce alla Soprintendenza di emanare un parere vincolante in grado di condizionare la decisione dell’Amministrazione comunale che, in quanto tale, dovrà comunque pronunciarsi a prescindere dall’eventuale portata del potere tardivo (in questo senso si veda T.A.R. sez. I Lecce , Puglia del 06/02/2014 n. 321).
2.3 L’eccezione di nullità del preavviso di diniego del 06/09/2013 è, pertanto, infondata".
Dario Meneguzzo - avvocato
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