Procedimento sanzionatorio dell’ANAC in materia di attestazioni SOA

28 Mar 2026
28 Marzo 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il termine di novanta giorni per la contestazione dell’addebito previsto dall’art. 11, co. 3 del regolamento sanzionatorio dell’ANAC decorre dal momento in cui l’ANAC stessa, in ipotesi di ispezioni condotte nell’esercizio dell’attività di vigilanza, è in possesso di tutte le informazioni necessarie a circostanziare il fatto, anche a seguito dello svolgimento di apposita istruttoria.

È pertanto illegittimo il provvedimento dell’ANAC di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 222, co. 3, lett. a d.lgs. 36/2023, fino a un massimo di 50.000 euro, prevista dall’art. 13, co. 2, lett. b dell’Allegato II.12 d.lgs. cit., riferita al rilascio di attestazioni non conformi alle prescrizioni normative e alle indicazioni dell’ANAC, laddove risulti superato detto termine, non potendo posticiparsi l’avviso di contestazione sino alla conclusione del diverso procedimento ex art. 70, co. 7 d.P.R. 207/2010, attivato dalla SOA - su sollecitazione di ANAC - avverso la società intestataria dell’attestazione ai fini della revisione della qualificazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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