Procedimento sanzionatorio dell’ANAC in materia di attestazioni SOA
Il Consiglio di Stato ha affermato che il termine di novanta giorni per la contestazione dell’addebito previsto dall’art. 11, co. 3 del regolamento sanzionatorio dell’ANAC decorre dal momento in cui l’ANAC stessa, in ipotesi di ispezioni condotte nell’esercizio dell’attività di vigilanza, è in possesso di tutte le informazioni necessarie a circostanziare il fatto, anche a seguito dello svolgimento di apposita istruttoria.
È pertanto illegittimo il provvedimento dell’ANAC di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 222, co. 3, lett. a d.lgs. 36/2023, fino a un massimo di 50.000 euro, prevista dall’art. 13, co. 2, lett. b dell’Allegato II.12 d.lgs. cit., riferita al rilascio di attestazioni non conformi alle prescrizioni normative e alle indicazioni dell’ANAC, laddove risulti superato detto termine, non potendo posticiparsi l’avviso di contestazione sino alla conclusione del diverso procedimento ex art. 70, co. 7 d.P.R. 207/2010, attivato dalla SOA - su sollecitazione di ANAC - avverso la società intestataria dell’attestazione ai fini della revisione della qualificazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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