Solo nel raggruppamento verticale la mandataria deve possedere per intero i requisiti

26 Ago 2014
26 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 19 agosto 2014 n. 1172 chiarisce che solo nel raggruppamento verticale la mandataria deve possedere interamente i requisiti previsti nel bando; nel raggruppamento orizzontale, invece, è sufficiente che li possieda in misura maggiore: “che la stazione appaltante ha escluso il raggruppamento concorrente in quanto la mandataria T.H.E.M.A. srl “si qualifica nel RTI verticale per una percentuale corrispondente al 49,53%, non raggiungendo così i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti in violazione delle disposizioni di cui all’art. 261, comma 7, né il requisito minimo del 60% previsto per la capogruppo dal disciplinare di gara al punto 5.1.”

che le disposizioni contenute sia nell’art. 261, VII comma del regolamento di attuazione al codice dei contratti, sia nel § 5.1 del disciplinare di gara si riferiscono, in quanto prescrivono specifiche maggioranze percentuali, ai soli raggruppamenti orizzontali (ovvero, se misti, al solo sub-raggruppamento orizzontale): l’art. 37, II comma del DLgs n. 163/2006, infatti, stabilisce che nel caso di raggruppamento di tipo verticale il mandatario deve eseguire “le prestazioni di servizi….indicati come principali anche in termini economici”;

che, in altre parole, nel caso di raggruppamenti verticali la capogruppo deve possedere – e nel caso di specie T.H.E.L.M.A. srl li possiede – i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando e con riferimento alla classe e categoria di maggiore importo, da considerarsi principale: mentre la prescrizione che impone il possesso, in capo alla mandataria, dei requisiti in misura maggioritaria si applica soltanto al raggruppamento (o al sub-raggruppamento) orizzontale (cfr. le determinazioni AVCP n.i 5/2010 e 4/2012 e, da ultimo, CdS, VI, 22.7.2014 n. 3900)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1172 del 2014

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