Solo nel raggruppamento verticale la mandataria deve possedere per intero i requisiti
Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 19 agosto 2014 n. 1172 chiarisce che solo nel raggruppamento verticale la mandataria deve possedere interamente i requisiti previsti nel bando; nel raggruppamento orizzontale, invece, è sufficiente che li possieda in misura maggiore: “che la stazione appaltante ha escluso il raggruppamento concorrente in quanto la mandataria T.H.E.M.A. srl “si qualifica nel RTI verticale per una percentuale corrispondente al 49,53%, non raggiungendo così i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti in violazione delle disposizioni di cui all’art. 261, comma 7, né il requisito minimo del 60% previsto per la capogruppo dal disciplinare di gara al punto 5.1.”
che le disposizioni contenute sia nell’art. 261, VII comma del regolamento di attuazione al codice dei contratti, sia nel § 5.1 del disciplinare di gara si riferiscono, in quanto prescrivono specifiche maggioranze percentuali, ai soli raggruppamenti orizzontali (ovvero, se misti, al solo sub-raggruppamento orizzontale): l’art. 37, II comma del DLgs n. 163/2006, infatti, stabilisce che nel caso di raggruppamento di tipo verticale il mandatario deve eseguire “le prestazioni di servizi….indicati come principali anche in termini economici”;
che, in altre parole, nel caso di raggruppamenti verticali la capogruppo deve possedere – e nel caso di specie T.H.E.L.M.A. srl li possiede – i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando e con riferimento alla classe e categoria di maggiore importo, da considerarsi principale: mentre la prescrizione che impone il possesso, in capo alla mandataria, dei requisiti in misura maggioritaria si applica soltanto al raggruppamento (o al sub-raggruppamento) orizzontale (cfr. le determinazioni AVCP n.i 5/2010 e 4/2012 e, da ultimo, CdS, VI, 22.7.2014 n. 3900)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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