Spetta alla Pubblica Amministrazione decidere se applicare o meno la riparametrazione
Il T.A.R. conferma che la c.d. riparametrazione si applica soltanto se la stazione appaltante contiene un’espressa previsione in tal senso. Sui ricorda che anche le Linee Guida ANAC n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa” prevede un analogo principio, ove afferma che: “La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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