Valore stimato del pubblico appalto: deve computarsi anche il cd. quinto d’obbligo

10 Lug 2026
10 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il valore stimato dell’appalto, ai fini della determinazione dei requisiti economico‑finanziari e tecnico‑organizzativi richiesti agli operatori economici, deve essere calcolato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, co. 4 e 120, co. 9 d.lgs. 36/2023, tenendo conto dell’importo massimo, comprensivo delle opzioni espressamente previste nei documenti di gara, tra cui rientra il cd. quinto d’obbligo, che assume natura di opzione contrattuale vincolante e non meramente eventuale o teorica. Ne consegue che la qualificazione SOA deve essere posseduta con riferimento all’intero valore globale stimato, comprensivo dell’incremento fino al quinto.

La previsione nella lex specialis del quinto d’obbligo, con contestuale indicazione del valore globale stimato dell’appalto comprensivo dell’incremento, costituisce un auto-vincolo per la stazione appaltante e definisce il perimetro delle obbligazioni contrattuali potenzialmente imponibili all’aggiudicatario. L’operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione con riferimento a tale valore complessivo e, in difetto, deve essere escluso dalla procedura per carenza dei requisiti richiesti.

L’accoglimento del motivo di ricorso diretto a contestare la qualificazione SOA dell’aggiudicataria è ex se idoneo a determinare l’accoglimento dell’appello, senza necessità di disamina degli altri motivi. Infatti, nel processo amministrativo l’accoglimento di una censura, che sia in grado di provocare la caducazione dell’atto impugnato, fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame degli altri motivi da parte del giudice e la potestà di questi di procedere a tale esame autorizza la dichiarazione di assorbimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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