Licenza di porto d’armi e mancanza di pregresse condanne penali
Non avere riportato condanne penali in passato non costituisce di per sé condizione sufficiente per ottenere dal Questore il rilascio della licenza per il porto d’armi
Così ha stabilito il T.A.R. Calabria, sezione di Reggio Calabria, confermando la legittimità della decisione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza che ne aveva negato il rilascio a soggetto con la fedina penale pulita ma di cui si era accertato, in passato, l’esser stato trovato in possesso di sostanze psicotrope per uso personale, nonché sottoposto a controlli unitamente a “cattive compagnie” e l’esser figlio di un pregiudicato.
Post di Giorgio Nespoli - avvocato
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