La posizione dell’aggiudicatario nella fase integrativa dell’efficacia

12 Feb 2014
12 Febbraio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 08 febbraio 2014 n. 152, chiarisce che nella fase c.d integrativa dell’efficacia che segue l’aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario non si trova in alcuna alcuna posizione preferenziale o privilegiata, atteso che: “Ai sensi dell’art. 11, VIII comma del codice dei contratti, “l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”. Ciò significa, dunque, che il predetto provvedimento amministrativo, ancorchè perfetto (e che attribuisce all’aggiudicatario il diritto a stipulare il contratto), è assoggettato ad un’ulteriore fase, c.d. integrativa (durante la quale il diritto a stipulare è posto in uno stato di aspettativa), che, ancorchè strutturalmente autonoma, è tuttavia, sotto il profilo funzionale, parte integrante della procedura a cui il concorrente aveva chiesto di partecipare e che si conclude soltanto con il riscontro positivo del possesso dei requisiti: l’esclusione dell’aggiudicatario “definitivo” a seguito dell’esito negativo di tale fase, pertanto, non assume i connotati dell’atto “di secondo grado” (quale atto finale di un procedimento nuovo ed autonomo di riesame, per la cui adozione è pacificamente necessaria la comunicazione di avvio), ma è mera conseguenza dell’accertato, mancato possesso dei requisiti di ammissione e, dunque, inerente al medesimo procedimento a cui l’interessato si è volontariamente assoggettato.

In altre parole, così come il difetto, in capo al concorrente, del possesso dei prescritti requisiti di ammissione accertato in corso di gara comporta l’esclusione del concorrente dalla gara stessa, analogamente il riscontro “ex post” del mancato possesso dei requisiti (di ammissione) in capo al concorrente aggiudicatario “sub condicione” (e cioè la constatazione dell’esito negativo della “verifica del possesso dei prescritti requisiti” a cui è sottoposta l’aggiudicazione definitiva) non impedisce soltanto il sorgere del suo diritto a stipulare il contratto (diritto che, come si è detto, si trovava in uno stato di “torpore”), ma opera a monte della stessa aggiudicazione e comporta la sua esclusione dalla gara per il semplice fatto che, attesa l’assenza di quei requisiti che egli aveva dichiarato di possedere, non poteva esservi ammesso: senza, dunque – trattandosi di requisito che aveva affermato di possedere -, necessità di informare il concorrente”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 152 del 2014

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