Le distanze del D.M. del 1968 nel caso di parete finestrata con una porzione cieca

07 Mag 2014
7 Maggio 2014

Nel caso di una parete finestrata con una porzione cieca, il vicino può costruire senza rispettare le distanze di cui al DE.M. del 1968, limitatamente alla porzione cieca?

Il TAR Veneto, nella stessa sentenza n. 561 del 2014 dice di no: "4. E qui si giunge al secondo punto controverso, dove, mentre la ricorrente invoca il rispetto, da parte della nuova costruzione, della distanza di dieci metri dalla parete finestrata del condominio “La Palladietta”, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, il Comune resistente e la società costruttrice controinteressata sostengono invece che la regola della distanza di dieci metri tra pareti di cui almeno una finestrata, posta dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, possa essere derogata nell’ipotesi di costruzione in aderenza prevista dall’art. 877 c.c. . E ciò, in particolare, laddove, come nel caso di specie, l’ampliamento si va ad addossare ad una porzione cieca della parete. In tale ipotesi, essendo le pareti fronteggianti, nella parte in cui vengono in aderenza, entrambe non finestrate, non troverebbe applicazione il predetto art. 9 D.M. 1444/1968, bensì l’art. 877 c.c. . La tesi da ultimo illustrata appare priva di fondamento 

4.1. Ed infatti, va innanzitutto premesso che l’art. 9, primo comma, n. 2, del D.M. 1444/1968, laddove prescrive la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, essendo diretto alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, pone una disposizione tassativa ed inderogabile, anche rispetto alla disciplina – si badi di natura eccezionale – del criterio di prevenzione e dei suoi corollari (fra cui la possibilità di costruire in aderenza di cui all’art. 877 c.c.) prevista dal codice civile in tema di distanze tra costruzioni. Sul punto la giurisprudenza della Cassazione, condivisa peraltro dal Consiglio di Stato, è ferma nel ritenere che l’art. 9, primo comma, n. 2, del D.M. 1444/1968 “stante la sua assolutezza ed inderogabilità, risultante da fonte normativa statuale, sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali, comporta che, nel caso di esistenza sul confine tra due fondi di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione della possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza (esercitabile soltanto nell'ipotesi di inesistenza sul confine di finestre altrui) e senza
alcuna deroga neppure per il caso in cui la nuova costruzione realizzata nel mancato rispetto del menzionato d.m. sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti e a distanza dalla soglia di queste conforme alle previsioni dell'art. 907, comma terzo, cod. civ.” (Cass. civ. Sez. II: 20 giugno 2011 n. 13547, 31  ottobre 2006, n. 23495, 10 gennaio 2006, n. 145; Cons. St., sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 844). 

4.2. Ciò premesso, ne deriva che, nel caso di specie, essendo la parete est del condominio “La Palladietta” una parete finestrata, dotata di vedute e balconi in ciascuno dei suoi tre piani, trova piena applicazione l’art. 9 comma 1, n. 2 del D.M. n. 1444/1968, a nulla valendo il fatto che l’ampliamento interesserebbe una porzione non finestrata della parete, dovendo la predetta distanza essere rispettata con riferimento all’intera parete e non solo alle sue porzioni finestrate. In tal senso si è condivisibilmente espressa la Cassazione con la
sentenza n. 13547 del 20 giugno 2011, laddove, interpretando l’art. 9 comma 1, n. 2 del D.M. n. 1444/1968, ha precisato che sono le pareti, non le finestre aperte in esse, a costituire dati di riferimento per il calcolo della distanza, per cui, in relazione alla ratio della previsione  (finalizzata alla salvaguardia dell'interesse pubblico - sanitario a mantenere una determinata intercapedine degli edifici che si fronteggiano), il rispetto della distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono in parte privi di finestre".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 561 del 2014

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