Author Archive for: SanVittore

Impianti di telecomunicazione in zone soggette a PUA o con PUA già vigente

30 Mar 2016
30 Marzo 2016

Il TAR Veneto si occupa degli impianti di telecomunicazione, chiarendo come ci si deve regolare quando viene chiesto di collocarli in una zona soggetta a un piano attuativo.

Il TAR precisa che neppure la presenza di un piano attuativo già approvato di per sè basta per negarne la installazione.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato Read more →

Notificazione alle persone giuridiche: sede legale, sede effettiva e unità locale

30 Mar 2016
30 Marzo 2016

Una sentenza del TAR Basilicata si occupa della notificazione del ricorso alle persone giuridiche, precisando che è nulla la notificazione eseguita presso una unità locale e chiarendo quando è valida la notificazione presso la sede effettiva, se questa sia diversa da quella legale.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato Read more →

Sedi farmaceutiche e diritto di prelazione del Comune

30 Mar 2016
30 Marzo 2016

 Il T.A.R. affronta la questione del c.d. diritto di prelazione che il Comune può esercitare nell’attribuzione delle sede farmaceutiche.

 Post di Matteo Acquasaliente - avvocato Read more →

Concorsi: chi stabilisce l’equipollenza tra i titoli di studio?

30 Mar 2016
30 Marzo 2016

Il T.A.R. afferma che soltanto le norme (primarie o secondarie) possono stabilire l’equipollenza tra i diversi titoli di studio ai fini della partecipazione ad un concorso, ma non la Pubblica Amministrazione od il Giudice.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato Read more →

Corte dei Conti: niente incentivo per progettazione interna per manutenzione ordinaria e straordinaria

29 Mar 2016
29 Marzo 2016

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti si è espressa sulla questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, escludendo dall’incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria.

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale

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La Corte Costituzionale modifica il reato previsto dall’articolo 181, comma 1 bis, del D.L.vo 42/2004

29 Mar 2016
29 Marzo 2016

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 56 del 2016, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed».

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Prima della sentenza:
1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
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Dopo la sentenza:
1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a)  ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
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Quindi:
1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1 abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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Pubblicata in G.U. la legge sull’omicidio stradale

29 Mar 2016
29 Marzo 2016

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 70 del 24 marzo 2016, la legge n. 41/2016, avente ad oggetto l’introduzione di due nuove fattispecie penali, l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali, nonché norme di coordinamento con il D. Lgs. 285/1992 e con il D. Lgs. 274/2000.

Vediamo in sintesi gli aspetti di maggior rilievo di questo intervento normativo.

Post di Diego Giraldo – avvocato Read more →

Quando ricorre una variante essenziale in edilizia?

29 Mar 2016
29 Marzo 2016

Il T.A.R. ricorda la differenza tra una variante essenziale ed una non essenziale.

 Post di Matteo Acquasaliente - avvocato Read more →

Farmacie: come si può superare il pare negativo dell’Ordine?

29 Mar 2016
29 Marzo 2016

Il T.A.R. spiega come il Comune possa superare il parere negativo dell’Ordine dei farmacisti e dell’ULSS in merito alla localizzazione di una nuova farmacia.

 Post di Matteo Acquasaliente - avvocato Read more →

Lo spunto del sabato: la ferocia dei perdenti

26 Mar 2016
26 Marzo 2016

Per compiere una strage di civili inermi e innocenti non serve essere nè coraggiosi nè intelligenti: basta essere stupidi e feroci.

E chi è più stupidamente feroce di un perdente?

Chi con le sue idee e i suoi obbiettivi si pone contro la ragione si colloca da solo al di fuori della Storia ed è destinato in partenza a essere sconfitto: il senso di sconfitta si trasforma in rabbiosa violenza cieca, non finalizzata ad alcuno scopo, e per questo stupida.

E ogni giustificazione giuridica, filosofica o religiosa è inidonea a mutare la natura di tale ferocia: è stupida e basta. Le stragi dei nazisti in ritirata, che uccisero tutti gli abitanti di piccoli paesini trovati lungo il percorso, come accadde a Pedescala, erano giuridicamente supportate dal diritto militare di rappresaglia, ma furono solo reazioni violente di sconfitti rabbiosi, evidentemente inidonee a cambiare il destino della disfatta del nazismo, sotto tutti i punti di vista.

Quando esplode la violenza stupida, sicuramente lì dietro c'è un perdente, che sente di esserlo, anche se vuol fare credere il contrario.   

Dario Meneguzzo

 

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