22 Agosto 2012
La sentenza del TAR Veneto n. 110 del 2012 si occupa del piano economico del PEEP.
La ricorrente (assegnataria di volumetrie all'interno del piano) sosteneva che l’art. 35 co.12 L. 865/71 imporrebbe all’Amministrazione di non conteggiare, tra i costi di acquisizione delle aree, le opere di urbanizzazione.
Il TAR respinge il ricorso con questa motivazione: "In primo luogo va rilevato come i costi relativi all’acquisizione delle aree fossero stati espressamente previsti in un’apposita convenzione (approvata con una delibera del Consiglio Comunale) nella quale era stato previsto che….. "sarà soggetto a conguaglio anche provvisorio ai sensi dell'art. 35, comma 12, della L.n. 865/1971, nella misura pari ai costi di acquisizione delle aree del nucleo..”. Analoga previsione era contenuta nei bandi di assegnazione, nelle convenzioni sottoscritte con le cooperative assegnatarie e, ancora, nelle successive delibere di assegnazione delle aree.
1.1 Detta previsione è peraltro conforme agli orientamenti costantemente seguiti dalla Giurisprudenza in materia di interpretazione dell’art.35 nella parte in cui ritiene che, detta norma, abbia introdotto un generale principio teso al raggiungimento di un perfetto “pareggio economico” tra somme spese per l’acquisizione delle aree (e più in generale di tutte le spese sostenute per I'acquisto delle aree) e, nel contempo, il rimborso dovuto dagli assegnatari delle stesse aree (Consiglio di Stato n. 577/2005).
Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, l'art.35 prevede espressamente che i corrispettivi inerenti l'acquisizione delle aree devono assicurare l'integrale copertura delle spese sostenute per l'acquisizione di tutte le aree ricadenti nel piano Peep e, ciò, nella parte in cui prevede che "la convenzione stipulata dal Comune per concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nel P.E.E.P. deve prevedere il corrispettivo della concessione
in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, allo scopo evidentemente di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell'Amministrazione".
1.2 Nell’interpretazione di detta norma deve convenirsi, da parte di questo Collegio, con quanto affermato da una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2853) che, in un caso analogo a quello di cui si controverte, ha interpretato l'art. 35 legge n. 865/1971 ritenendo come esso disponga che: "la convenzione stipulata dal Comune per concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nel P.E.E.P. deve prevedere il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, allo scopo evidentemente di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell'Amministrazione". A parere del Consiglio di Stato siamo in presenza di una norma inderogabile che va ad integrare, ex art. 1339 c.c. (inserzione automatica di clausole e di prezzi imposti per legge), la disciplina dettata dalle singole convenzioni stipulate dal Comune con i beneficiari.
Il testo normativo evidenzia, così, il diritto del Comune di recuperare quanto speso sia per l'acquisizione delle aree sia, ancora, per la loro urbanizzazione. Ne consegue che, alla luce della Giurisprudenza sopra citata, l’Amministrazione ha il preciso diritto di ottenere il reintegro di tutte le spese sostenute e in quanto relative a tutte le aree cedute.
1.3 Analogo principio di pareggio viene ritenuto applicabile anche per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione (per tutti si veda TA.R. Lazio Roma Sez. II, 23 luglio 2009, n. 7500), oneri che peraltro e nel caso di specie, sono stati direttamente realizzati dalle cooperative assegnatarie.
Va inoltre rilevato come la Convenzione approvata dal Comune, diretta all’esecuzione delle opere di urbanizzazione e sottoscritta tra le cooperative e le imprese costituite in ATI, riporti nelle premesse che, "…..le opere di urbanizzazione
sono a totale carico delle ditte assegnatarie Peep che, con specifico atto avevano costituito apposito raggruppamento temporaneo d'impresa con mandato alla Soc. coop, a r.l. CEC per tutti rapporti con il Comune e con I'impresa che sarà designata dal raggruppamento stesso ad eseguire i lavori".
Si consideri ancora come nell'art. 2 ("Descrizione dell'opera") della stessa Convenzione ha previsto come dette opere di urbanizzazione consistano, tra l'altro, nella realizzazione “...di verde sistemato a parco (comprese alberature di alto fusto) e zone lastricate”.
1.4 E’ allora del tutto evidente come la copertura integrale di detti oneri, non solo abbia un fondamento nelle norme sopra ricordate, ma trovi la propria fonte in un espresso negozio giuridico sottoscritto e vincolante tra le parti. Dall’esame dello stesso si evince come vi fosse, all’atto della sottoscrizione, la conoscenza, in quanto riferita a tutte le parti in causa e per quanto concerne l’ambito e l’incidenza delle opere e, quindi, anche degli oneri che di conseguenza sarebbero gravati sulle singole cooperative".
sentenza TAR Veneto 1110 del 2012
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