Se il ripristino è impossibile si applica la sola sanzione pecuniaria

20 Ago 2014
20 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 10 luglio 2014 n. 997 si sofferma sulla portata dell’abrogato art. 131 del D. Lgs. n. 490/1999 – sostituito dal vigente D. Lgs. 42/2004 (c.d Codice dei beni culturali e del paesaggio) – per affermare che la demolizione delle opere abusive, eseguite su di un immobile vincolato, impone una seria ed attenta valutazione circa la loro compatibilità. In particolare, laddove la reintegrazione sia oggettivamente impossibile, appare corretto applicare unicamente la sanzione pecuniaria prevista dal comma 4 dell’articolo citato: “2. Non solo sussiste la contraddittorietà tra quanto contenuto nel parere sopra citato e il decreto di ripristino, ma sussiste, altresì, la violazione dell’art. 131 del D. Lgs. 490/1999 nella parte in cui detta disposizione richiede, sulla base di quanto previsto dai comma primo e quarto, che l’ordine di demolizione contenga l’indicazione di un danno e la menzione circa l’effettiva possibilità di procedere al ripristino della nuova opera.

2.1 Nulla di tutto ciò è presente nell’ordinanza impugnata che, in quanto tale, non solo non contiene alcuna menzione del danno subito dal complesso immobiliare, ma nel contempo non considera l’entità delle opere realizzate dirette allo sostituzione di un solaio e, quindi, a garantire l’integrità del manufatto, senza incidere sulle caratteristiche essenziali dello stesso.

2.2 Nemmeno vi è menzione circa l’effettiva fattibilità di un ripristino, argomentazione che pure doveva ritenersi indispensabile in considerazione dell’abuso contestato.

Nel caso di specie, infatti, la struttura che il Ministero vorrebbe ripristinare è stata integralmente rimossa con la conseguente impossibilità della sua riparazione.

L’esistenza di dette circostanze evidenzia il venire in essere di un ulteriore profilo dell’eccesso di potere, riconducibile al difetto di istruttoria e, ciò, considerando come la specificità del manufatto, unitamente all’impossibilità di un ripristino, avrebbe dovuto essere rilevata da parte della Soprintendenza, con la conseguenza di ritenere applicabile la fattispecie di cui al quarto comma dell’art. 131 del D. Lgs. 490/1999 nella parte in cui prevede in dette ipotesi l’applicazione della sanzione pecuniaria”.

dott. Matteo Acquasaliente

 sentenza TAR Veneto n. 997 del 2014

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC