Le c.d. clausole escludenti vanno impugnate immediatamente

21 Ago 2014
21 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 17 luglio 2014 n. 1039 si sofferma sulle c.d. clausole escludenti dei bandi di gara/concorso, chiarendo che le stesse devono venire impugnate nel termine di trenta/sessanta giorni decorrenti dal momento della pubblicazione del bando/concorso e non dall’adozione del provvedimento di esclusione: “il prevalente indirizzo giurisprudenziale, recepito dalla decisione del Cons. Stato, Ad. Plen., 29/1/2003, n. 1, ritenga immediatamente impugnabile il bando di gara o di concorso allorché contenga clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione, come quelle che prescrivono requisiti soggettivi di partecipazione, ex se lesive.

Ebbene, nel caso in esame, la disposizione del bando sul limite di età, in sé assolutamente chiara ed univoca nel suo contenuto precettivo e tale da non richiedere alcun apporto interpretativo, costituisce indubbiamente un requisito soggettivo di partecipazione alla gara, per cui, avendo immediata attitudine lesiva, andava subito fatta oggetto di gravame.

Ciò premesso, poiché il bando è stato pubblicato nell’albo pretorio on line del Comune dal 31 gennaio 2014 al 13 marzo 2014, e l’odierno ricorso è stato notificato all’amministrazione solo in data 4 giugno 2014, l’odierna impugnazione del bando deve essere giudicata irricevibile per tardività.

Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento di esclusione applicativo della suddetta prescrizione”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto 1039 del 2014

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