G.A. e T.S.A.P.
Il T.A.R. ricorda come avviene il riparto di giurisdizione tra il Giudice Amministrativo (G.A.) ed il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda come avviene il riparto di giurisdizione tra il Giudice Amministrativo (G.A.) ed il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che la cd. vicinitas, cioè la situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell’intervento costruttivo autorizzato, appare sufficiente a radicare la legittimazione del confinante; non è necessario accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino o no un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione; la realizzazione di consistenti interventi che comportano una rilevante e notevole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio deve ritenersi pregiudizievole in re ipsa, in quanto il nocumento è conseguente alla minore qualità panoramica, ambientale, paesaggistica, ovvero alla possibile diminuzione di valore dell'immobile.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, il privato impugnava i titoli edilizi con cui il vicino intendeva attuare una ristrutturazione leggera per la realizzazione di nuovi lucernari, la pavimentazione di una terrazza e l’inserimento di una scala in ferro.
Il ricorrente affermava che, se il vicino avesse edificato la nuova opera, sarebbe stato possibile affacciarsi comodamente all’interno del suo giardino, ma anche vivere lo spazio trasformato da lastrico solare a terrazzamento con qualsivoglia attività quotidiana (potendo organizzare, cene, feste eventi) pregiudicando inesorabilmente la tranquillità e la privacy del ricorrente.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso improcedibile, alla luce delle sopravvenienze in fatto.
Il ricorrente e il vicino controinteressato, dopo l’instaurazione del giudizio amministrativo, avevano concluso una transazione davanti al giudice civile nella quale il secondo accettava l’arretramento del parapetto della terrazza e di porre in essere altri accorgimenti (diverso orientamento delle telecamere), volti ad evitare una violazione della privacy del primo, il tutto in un percorso che vedeva il recupero di una buona convivenza tra le parti, che si obbligavano entrambe al buon governo delle siepi.
Il TAR si è mostrato comunque dubbioso che, anche in assenza della transazione, si potesse ravvisare l’interesse al ricorso, dato che il pregiudizio era solo affermato ma non dimostrato dal ricorrente.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che la validità delle clausole per arbitrato rituale, prima vietate, è stata prevista solo con la l. 205/2000, con portata non retroattiva, pertanto sono nulle le clausole apposte a convenzioni urbanistiche stipulate prima dell’entrata in vigore di tale legge.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che, qualora il Comune rilasci un atto con il quale esprima la sua volontà definitiva in ordine a una condizione ritenuta essenziale ai fini del rilascio del titolo edilizio richiesto del privato, tale atto è autonomamente impugnabile anche prima del provvedimento di diniego che eventualmente concluda il procedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. ricorda che per agire occorre dimostrare in giudizio sia la legittimazione sia l’interesse al ricorso. Nel caso di specie l’azione è stata dichiarata inammissibile perché promossa da soggetti titolari di licenze taxi provvisorie (rectius: titoli precari e temporanei) e stante il carattere non lesivo della nota comunale impugnata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Sul sito ufficiale della Giustizia amministrativa vi è un pregevole contributo del cons. Raffaele Greco in materia, consultabile al seguente link: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/158189-146.
Si ringrazia sentitamente Daniele Iselle per la segnalazione.
Il T.A.R. Veneto ricorda che le controversie sulla corretta applicazione “aritmetica” della cd. clausola di revisione prezzi spettano alla giurisdizione ordinaria, salvo che permanga in capo alla S.A. il potere di disporne l’applicazione: in tal caso, infatti, vi è la giurisdizione amministrativa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che nel Comune di Venezia anche le opere edilizie realizzate in epoca anteriore al 1967 necessitavano di titolo edificatorio, in virtù del regolamento edilizio comunale del 12 novembre 1929, che, all’art. 2, prescriveva la preventiva autorizzazione del Podestà per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia nel territorio comunale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione va effettuato secondo il criterio ordinario della natura della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio, distinguendo la fase che «precede» l’assegnazione dell’alloggio (contraddistinta dall’esercizio di pubblici poteri) dalla fase «successiva», nella quale si svolge il rapporto paritetico secondo le regole di diritto privato.
In altri termini, dopo la stipula del contratto sorgono posizioni di diritto soggettivo rispetto alle vicende del rapporto (quali il subentro, la risoluzione, la decadenza, il rilascio dell’alloggio), con conseguente giurisdizione del G.O.
Nel caso in esame, il fatto che fosse stata assunta una determinazione amministrativa non era indicativo di esercizio di poteri pubblicistici da parte del Comune, in quanto tale atto si limitava a cristallizzare l’inadempimento dell’assegnatario consistente nella cessione dell’alloggio a terzi vietata da precise disposizioni normative.
Post di Alberto Antico – avvocato
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