L’intervento ad adiuvandum nel processo amministrativo
Il TAR Veneto ha offerto un’interpretazione dell’art. 28, co. 2, c.p.a., secondo cui “chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova”.
La norma intende evitare che il termine per ricorrere in giudizio da chi sia titolare di una legittimazione autonoma ad impugnare sia aggirato attraverso l’intervento in altro giudizio, così profittandosi di un giudizio già instaurato da altri per proporre ivi le domande che si sarebbero potute diligentemente proporre a mezzo di ricorso.
Post di Alberto Antico – avvocato

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