Il TAR Reggio Calabria ha affermato che, in virtù del combinato disposto di cui all’art. 129 c.p.a., come sostituito dal d.lgs. 160/2012, e degli artt. 5, co. 3; 9, co. 3 e 12, co. 3 d.lgs. 235/2012, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A. la cognizione, con rito speciale accelerato, delle condizioni di incandidabilità alle elezioni regionali, comunali, provinciali e circoscrizionali, involgenti, come tali, diritti soggettivi di elettorato passivo ed afferenti alla fase iniziale della procedura elettorale di presentazione delle liste.
Residua la giurisdizione del G.O. allorquando la condizione di incandidabilità venga rilevata in sede di proclamazione degli eletti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel sito del Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale, contenuto «I Decreti» (come da comunicato pubblicato in G.U., Serie generale n. 235 del 09.10.2025), è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 luglio 2025, in materia di anticipazione ai Comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla prima rata 2025, dell’IMU, per un importo complessivo di 6.509.245,46 euro, derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’art. 48, co. 16 d.l. 189/2016, come convertito nella l. 229/2016, come da ultimo modificato dall’art. 1, co. 663 l. 207/2024.
Il Consiglio di Stato ha affermato che il MTR, ovvero il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”, predisposto ai sensi dell’art. 1, co. 527, lett. f l. 205/2017, dall’Autorità per l’energia elettrica, reti e ambiente (ARERA), integra una regolamentazione della tariffa attraverso un vincolo ai ricavi, cd. price cap, rappresentato da un importo massimo della TARI che può essere preteso dalla platea degli utenti.
La disciplina del MTR è volta a determinare i valori massimi della TARI che la P.A. può porre a carico dei cittadini che fruiscono del servizio, non a determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso, dovendosi sotto tale profilo avere riguardo all’offerta fatta in sede di gara dalla stessa parte interessata. Pertanto, nell’ipotesi in cui il corrispettivo divenisse inadeguato, per circostanze eccezionali, va fatto ricorso, nella ricorrenza dei relativi presupposti, al diverso istituito della revisione prezzi, quale disciplinato dal codice dei contratti pubblici (attualmente dall’art. 60 d.lgs. 36/2023).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il rimedio della revocazione non è ammissibile al di fuori dei casi tipizzati dal legislatore, fra i quali non rientra quello della violazione del diritto eurounitario da parte della sentenza revocanda.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che l’atto di conferma in senso proprio viene in rilievo quando la P.A., sollecitata ad esercitare l’autotutela, riesamina l’originario provvedimento e, a seguito di un appropriato procedimento, lo conferma con una rinnovata valutazione degli interessi e con una motivazione dotata di autonomia, mentre con l’atto meramente confermativo la P.A. non svolge nessuna nuova valutazione della fattispecie sottoposta al suo esame e non compie approfondimenti istruttori, limitandosi a ritenere insussistenti i presupposti per dare avvio a un procedimento di autotutela. In questo secondo caso, il diniego di autotutela ha carattere meramente confermativo del precedente provvedimento e, come tale, costituisce un atto privo di valenza provvedimentale, inidoneo a determinare un’autonoma lesione della sfera giuridica del privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che i vincoli per le bellezze naturali o panoramiche imposti ex l. n. 1497/1939 nonché ex l. n. 778/1922 sono pienamente validi ed efficaci anche se sull’area è stato successivamente approvato un altro Piano, sia esso d’Area ovvero il PTRC.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che il silenzio-assenso, nel condono edilizio di un immobile in area vincolata, può ritenersi formato solo se l’Autorità preposta alla tutela del vincolo ha espresso parere favorevole al rilascio della sanatoria straordinaria.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che spetta al G.O. la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato che lamenti la lesione dell’incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato, o la correttezza del comportamento della P.A., sul presupposto che la suddetta lesione non postula la lesione di un interesse legittimo bensì del diritto soggettivo all’autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza, sul piano positivo, mediante l’imposizione di doveri di comportamento (reciproci), ispirati a buona fede tra i soggetti, privato o pubblico, di una relazione, paritaria o asimmetrica, che si instaura in vista della conclusione di un contratto o dell’emissione di un provvedimento amministrativo, di modo che il fulcro della pretesa risarcitoria risiede nella violazione dei doveri che la disciplina ha recepito nella conformazione normativa del contenuto del rapporto amministrativo (art. 1, co. 2-bis l. 241/1990), non di regole che incidono sulla validità dei provvedimenti adottati.
È devoluta, invece, al G.A. la giurisdizione sulla medesima domanda, nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva dello stesso, di cui all’art. 133 c.p.a., come quella dell’edilizia e dell’urbanistica (ricorrente nel caso di specie).
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Liguria, nella parte in cui non consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva.
Le disposizioni censurate attuano un assetto irragionevole e sproporzionato; rischiano di sacrificare la tutela di interessi pubblici preminenti e di compromettere gli obiettivi di potenziamento dell’offerta ricettiva, distogliendo gli operatori dal mercato; sacrificano il nucleo essenziale della libertà d’iniziativa economica privata, impedendo all’imprenditore di adottare scelte organizzative qualificanti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che ai sensi dell’art. 42, co. 3 d.lgs. 28/2011, in caso di violazioni, il gestore dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 % in ragione dell’entità della violazione. Pertanto, è illegittima l’adozione di un provvedimento di decadenza: tale sanzione, oltre a non essere prevista dalla legge, pregiudicherebbe in modo arbitrario e irragionevole le finalità di salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Post di Alberto Antico – avvocato
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