Il Consiglio di Stato ha affermato che ricorre il vizio di nullità della sentenza che impone il rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a., quando la pronuncia abbia dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse in base a un errore palese (nella specie, ravvisando acquiescenza del privato apoditticamente ricavata dalla sola esecuzione del comando, in difetto di indagine sulla effettiva volontà di prestare adesione al provvedimento sfavorevole), così omettendo integralmente l’esame del merito della causa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha evidenziato che è ravvisabile un sinallagma contrattuale nel rapporto tra un’obbligazione pecuniaria a carico del privato (indennizzo) e lo svincolo di un lotto da parte del Comune.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la richiesta risarcitoria deve essere provata, ex art. 2697 c.c., sia da un punto di vista oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso e sussistenza del nesso causale) sia da un punto di vista soggettivo (dolo o colpa del soggetto danneggiante).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha sottolineato la soccombenza virtuale (e dunque l’obbligo di pagamento delle spese legali anche di fronte ad una pronuncia in rito) del Comune che annulli in autotutela (peraltro in modo tardivo e comunque pregiudizievole per il privato) dopo l’instaurazione del ricorso e sulla base dei motivi a fondamento dell’ordinanza cautelare di sospensione degli atti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha rigettato un’istanza di riunione tra ricorsi in quanto, pur sussistendo una analogia di cause, non vi era piena identità delle parti in causa (e il Comune aveva in ultima rinunciato al ricorso avverso la parte che reggeva la connessione soggettiva).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto non ha ravvisato i presupposti per procedere alla riunione di alcuni ricorsi i quali risultavano connessi solo in parte in via soggettiva, riguardanti immobili attigui ma tra loro distinti, e promossi nei confronti di provvedimenti diversi. Inoltre, è stata esclusa la riunione tra ricorsi riguardanti porzioni diversi della medesima, complessa vicenda procedimentale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che i pareri resi dall’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) ai sensi dell’art. 37, co. 2, lett. m d.l. 201/2011, come convertito nella l. 214/2011, in materia di provvedimenti regionali e comunali riguardanti il servizio taxi, ancorché obbligatori non hanno natura vincolante.
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, in materia di tariffe, canoni e pedaggi, la legge attribuisce all’ART il compito di stabilire solo i criteri, mentre resta impregiudicata in capo ai soggetti competenti la determinazione in concreto dei corrispettivi per i servizi erogati.
Allorquando intenda impugnare gli atti adottati dai Comuni e dalle Regioni ai sensi della norma succitata, l’ART è onerata di individuare gli specifici profili di violazione di legge e/o eccesso di potere da cui tali atti siano affetti, senza che possa ritenersi sufficiente il mero richiamo alla mancata conformazione a un parere reso ai sensi della norma richiamata.
La successiva lettera n della norma, riferita alla legittimazione dell’ART di impugnare innanzi al TAR Roma gli atti adottati, ai sensi della precedente lett. m, dalle Regioni e dai Comuni, deve essere interpretato nel senso che in relazione ai provvedimenti impugnati l’ART può far valere anche il vizio di incompetenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di servizio idrico integrato, la disciplina statale e regionale – in attuazione della direttiva 2000/60/CE – impone la gestione unitaria per ambiti territoriali ottimali, riservando all’Ente di governo dell’ambito la programmazione, regolazione e individuazione del gestore in house.
I Comuni, obbligatoriamente partecipi dell’Ente d’ambito, non dispongono di alcuna potestà autonoma di scelta o recesso e non possono, unilateralmente, rifiutare o modificare l’affidamento disposto. Ne consegue che: a) l’istanza con cui un Comune chieda di essere “ricollocato” presso altro gestore integra una sollecitazione all’autotutela su atti validi e inoppugnabili, sicché non sussiste alcun obbligo dell’Ente d’ambito di provvedere e il ricorso avverso il silenzio è inammissibile; b) la dismissione da parte del Comune delle quote nella società affidataria non incide sull’obbligo di adesione alla gestione unitaria, trattandosi di questioni di diritto societario riservate al giudice ordinario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato la propria giurisdizione sull’impugnativa dell’atto che accerti un’alterazione del regime delle acque pubbliche per effetto di un’opera abusiva, anche se l’atto proviene da Autorità urbanistico-edilizie.
Nel caso di specie, vi era un muro spondale difforme dall’autorizzazione edilizia, il quale interferiva direttamente con la sezione di deflusso di un torrente, determinando modifiche al regime delle acque.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’art. 4, co. 1-bis l. 118/2022 afferma che, fermo restando l’obbligo di versamento del canone previsto, la disciplina sulle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, di cui al medesimo art. 4, non si applica agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, qualora dette attività siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche e iscritte nell’apposito Registro nazionale, che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell’UE.
Il TAR Bari ha affermato che, in base a tale norma, la gara non può ritenersi obbligatoria, per gli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale ivi previsti, ma non per questo va considerata vietata, trattandosi di uno strumento in grado – nel complessivo disegno del legislatore europeo e nazionale – di garantire più di qualsiasi altro la concorrenza “per il mercato”, ove non sia possibile in natura (per scarsità della risorsa ad esempio), oppure perché ritenuta sconveniente o controproducente per gli obiettivi perseguiti dallo Stato una situazione di concorrenza effettiva, a sua volta indispensabile per raggiungere i fini generalissimi di stabilità dei prezzi, piena occupazione e progresso sociale ex art. 3 TUE.
L’opzione del ricorso o no alla gara anche per le concessioni rientranti nell’ambito di applicabilità dell’art 4, co. 1-bis cit. va riservata alla valutazione discrezionale dei Comuni, cui spetta la scelta delle più appropriate forme di gestione e valorizzazione delle aree demaniali, in aderenza alle peculiari esigenze e alle concrete possibilità offerte dal territorio di riferimento, ai fini massimizzazione dell’interesse pubblico sotteso.
Deve ritenersi un principio fondante del sistema nazionale ed europeo quello secondo cui la gestione della risorsa pubblica, quale è il bene demaniale, deve ispirarsi al principio della massima valorizzazione possibile, con la conseguenza che, al momento dell’affidamento del bene, l’attribuzione di una concessione deve avvenire soltanto all’esito di una procedura concorrenziale che ponga tutti i candidati e gli offerenti su un piede di parità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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