Con l’ordinanza del Sottosegretario di Stato alla salute del 16.07.2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 206 del 05.09.2026), è stata prorogata sino al 05.09.2027 l’efficacia dell’ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute del 06.08.2013 ss.mm.ii., concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, ai sensi dell’art. 144 d.lgs. 152/2006 e dell’art. 1 l. 36/1994, le acque superficiali appartenenti a un sistema idrografico che confluisce in corsi d’acqua pubblici hanno natura pubblica e appartengono al demanio idrico, indipendentemente dalla loro prevalente origine meteorica. Ne consegue che l’inserimento del corso d’acqua nel reticolo idrografico regionale, unitamente alla sua connessione funzionale con altri corsi d’acqua pubblici, costituisce un elemento idoneo a confermarne la natura demaniale, essendo residuali le ipotesi di acque private (nel caso di specie, si trattava di un fosso tombato utilizzato come accesso a complessi condominiali, confluito nel reticolo idrografico regionale toscano).
Nel regime delle acque pubbliche, il corpo idrico è costituito dall’unitario complesso formato dalla massa d’acqua e dal relativo alveo; pertanto, accertata la natura pubblica del corso d’acqua, deve riconoscersi anche la demanialità dell’alveo e delle relative pertinenze funzionali, con esclusione della configurabilità di una mera servitù pubblica di scolo gravante su fondo privato.
L’ordine di demolizione di opere insistenti su un’area appartenente al demanio idrico può essere legittimamente fondato sulla perdurante occupazione del bene pubblico in assenza di un titolo concessorio, risultando irrilevante che il manufatto sia stato realizzato in epoca nella quale non era richiesto alcun titolo edilizio o autorizzazione idraulica. Ciò che assume rilievo è l’attuale incompatibilità dell’opera con il regime demaniale del bene e la persistente mancanza della concessione che ne legittimi il mantenimento (nella specie, il tombamento del fosso demaniale era anteriore alla vigente disciplina urbanistica).
Ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive insistenti su area demaniale, è sufficiente che il destinatario abbia la disponibilità e l’utilizzazione attuale del manufatto, anche se non proprietario dell’area e non autore materiale dell’abuso: la sanzione ripristinatoria, infatti, ha natura reale e può essere rivolta a chi continui a trarre utilità dall’opera mantenuta in assenza del necessario titolo concessorio.
È legittima l’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 380/2001 nei confronti degli utilizzatori di un tombamento realizzato su un corso d’acqua inserito nel reticolo idrografico regionale, in assenza di concessione demaniale, essendo irrilevanti sia la natura prevalentemente meteorica delle acque, che non esclude il carattere pubblico del corpo idrico inserito in un sistema di acque pubbliche, sia l’epoca remota di realizzazione dell’opera, poiché il fondamento della misura ripristinatoria risiede nella perdurante occupazione del demanio idrico senza titolo legittimante.
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, ai fini della definizione di una domanda di condono edilizio, la sussistenza del vincolo idraulico di cui all’art. 96, lett. f r.d. 523/1904 deve essere accertata con riguardo alla situazione esistente al momento dell’esame dell’istanza, mediante un’istruttoria concreta e puntuale sulla distanza dell’immobile dall’argine del corso d’acqua. È pertanto illegittimo il provvedimento che richieda il nulla osta idraulico sulla base di mere presunzioni circa l’occupazione della fascia di rispetto o di accertamenti riferiti ad immobili diversi, specie ove risultino intervenute modificazioni dello stato dei luoghi.
Il decorso del tempo e la protratta inerzia della P.A. non sono idonei a fondare un affidamento tutelabile circa la legittimità dell’abuso o la formazione tacita di un assenso alla sanatoria.
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che nel procedimento di condono edilizio disciplinato dall’art. 32 l. 47/1985, l’obbligo di acquisire il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste anche quando il vincolo idraulico o idrogeologico sia stato imposto successivamente alla realizzazione dell’abuso e alla presentazione della domanda di sanatoria, dovendo la P.A. valutare l’istanza alla luce della disciplina vigente al momento della decisione e verificare l’attuale compatibilità dell’opera con il vincolo sopravvenuto. Ne consegue che è legittimo il diniego di condono qualora il manufatto risulti incompatibile con il regime vincolistico successivamente introdotto, restando irrilevante la circostanza che l’istanza sia stata presentata in epoca anteriore all’apposizione del vincolo. Il ritardo della P.A. nella definizione dell’istanza di condono non comporta la cristallizzazione della disciplina vigente alla data della domanda, poiché la sanabilità dell’opera deve essere accertata alla luce della normativa applicabile al momento della decisione; restano tuttavia fermi gli eventuali rimedi risarcitori esperibili dall’interessato per l’inerzia della P.A. Nel caso di specie, la domanda di condono rimaneva indefinita per lungo tempo e, successivamente, era rigettata in ragione della sopravvenuta classificazione dell’area quale zona a rischio idraulico elevato.
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, nelle controversie di competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP), il reclamo avverso il provvedimento cautelare pronunciato nel corso del giudizio deve essere proposto al medesimo TRAP in diversa composizione collegiale, ai sensi dell’art. 669-terdecies, co. 2 c.p.c., non sussistendo nel r.d. 1775/1933 ragioni di incompatibilità all’applicazione del regime ordinario del reclamo cautelare, la cui cognizione resta pertanto attribuita al giudice presso il quale pende (o comunque competente per) il merito, in funzione del necessario coordinamento tra tutela interinale e decisione definitiva. Nel caso di specie, era inammissibile il reclamo proposto direttamente al TSAP contro il decreto con cui il TRAP aveva rigettato un’istanza cautelare avanzata in una causa risarcitoria ex art. 2051 c.c., relativa ai danni derivanti dalla cattiva manutenzione di canali di scolo e impianti idrovori.
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Con la l. 7 agosto 2026, n. 145 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 183 dell’08.08.2026), in vigore dal 09.08.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’UE sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024.
Nel sito del Ministero dell’interno (come da comunicato in G.U., Serie generale n. 185 dell’11.08.2026), è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 13 luglio 2026, corredato dell’allegato 1, recante: l’assegnazione di contributi agli enti locali, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade ai sensi dell’art. 1, co. 51-58 l. 160/2019, nel limite di 98 milioni di euro, per l’anno 2026.
Con il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 185 dell’08.08.2026, Suppl. ordinario n. 30), in vigore dal 12.08.2026, sono state approvate disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di IVA, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.
Con il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 147 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 185 dell’08.08.2026, Suppl. ordinario n. 30), in vigore dal 12.08.2026, sono state approvate disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
Con il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 149 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 185 dell’08.08.2026, Suppl. ordinario n. 30), in vigore dal 26.08.2026, sono state approvate disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria.
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