10 Giugno 2024
Il TAR Veneto ha affermato che il potere che il Comune esercita in sede di esame della domanda di permesso di costruire è essenzialmente vincolato all’accertamento della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, pur potendo essere caratterizzato da un certo grado di discrezionalità tecnica.
Nel caso di specie, il Comune si limitava ad applicare le richiamate disposizioni urbanistiche e, nel ritenere il progetto sottoposto al suo vaglio incompatibile con il contesto dell’edificato della zona e con la pendenza del lotto, esercitava quei limitati poteri tecnico-discrezionali attribuitigli dalle N.T.O. del P.I. e dal Prontuario della qualità architettonica e la mitigazione ambientale in modo certamente opinabile, ma non inattendibile e senza incorrere in errori di fatto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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