Il Consiglio di Stato ha affermato che la sagoma è la conformazione planivolumetrica della costruzione e riguarda, per sua natura, l’ingombro esterno dell’edificio.
Nel caso di un fabbricato composto da più unità immobiliari e assentito con un unico titolo edilizio, la verifica della variazione di sagoma non può essere frazionata con riferimento al singolo appartamento, ma deve essere compiuta rispetto al fabbricato nel suo complesso.
Nel prosieguo della sentenza, si è spiegato perché gli elementi istruttori acquisiti deponessero a favore della riconducibilità delle difformità alla fase originaria di realizzazione del fabbricato (1971-1972) e non, come affermato dal Comune, alla variazione catastale del 2018.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che il termine ultimo per presentare la sanatoria edilizia ex art. 36 DPR 380 è quello della notificazione del verbale di inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva: "deve dunque valorizzarsi quell’orientamento giurisprudenziale a mente del quale il “dies ad quem oltre il quale è obiettivamente preclusa la possibilità di chiedere la c.d. sanatoria ordinaria è da individuare nella notifica del verbale di inottemperanza stante che, nel breve spazio ricompreso tra i 90 giorni per la demolizione spontanea e l’adozione del provvedimento di acquisizione si radica la previsione di chiusura dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001, che consente appunto fino allo spirare di tale termine la proposizione della relativa domanda (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II,19/10/2023), n.15478)” (TAR Veneto, sez. II, 2 maggio 2024, n. 838)".
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 322-quater c.p. (Riparazione pecuniaria), secondo cui con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis c.p., era sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore della P.A. lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
Ha consequenzialmente dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 165, co. 4 c.p., secondo cui a fronte delle medesime condanne, la sospensione condizionale della pena era comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’art. 322-quater c.p., fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno.
La “riparazione pecuniaria” prevista dall’art. 322-quater c.p. non aveva, in realtà, la sostanza di un risarcimento, bensì si aggiungeva a quello vero e proprio eventualmente riconosciuto alla P.A./parte civile nello stesso giudizio penale, oltre che al danno erariale (comprensivo del danno all’immagine, che la legge presume pari al doppio di quella somma) quantificato dalla giurisdizione contabile. Inoltre, la riparazione pecuniaria si cumulava alla confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato ex art. 322-ter c.p. Il condannato, se pubblico agente, si ritrovava a versare allo Stato e alla P.A. danneggiata un importo pari almeno al quadruplo del vantaggio ricavato dal reato: una prima volta a titolo di confisca, una seconda a titolo di riparazione pecuniaria, e due volte ancora a titolo di danno all’immagine.
Pur nella consapevolezza della gravità dei reati contro la P.A., l’assenza di ogni potere discrezionale del giudice nel determinare l’ammontare della somma ex art. 322-quater c.p. non era conforme ad almeno due corollari del principio di proporzionalità della pena: 1) la necessità che ogni sanzione punitiva sia calibrata tenendo conto della concreta gravità oggettiva dell’illecito, del grado di colpevolezza del suo autore e dell’entità del suo contributo nel caso di concorso di più persone; 2) l’esigenza che ogni sanzione pecuniaria tenga conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo al momento della condanna, in modo da assicurare un impatto soggettivamente eguale della sanzione su persone che abbiano disponibilità economiche differenti e da far sì, comunque, che il condannato abbia la possibilità concreta di far fronte al pagamento.
Ciò tanto più rispetto a una sanzione, al cui pagamento era subordinata la stessa possibilità del reo di fruire della sospensione condizionale della pena detentiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Bari ha affermato che, nel procedimento elettorale, il superamento del numero massimo di sottoscrizioni previsto dall’art. 3, co. 1 l. 81/1993 determina l’automatica esclusione della lista elettorale, senza possibilità di regolarizzazione mediante eliminazione delle firme eccedenti. La prefissazione di un limite minimo e massimo di sottoscrizioni, per la presentazione delle liste di candidati, ha la funzione primaria di assicurare che la lista dei candidati abbia un certo grado minimo di rappresentatività nell’elettorato, nonché le funzioni corollarie di semplificazione delle operazioni elettorali, di garanzia della par condicio tra le liste concorrenti e di tutela della genuinità della competizione elettorale.
La previsione legislativa di un numero massimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali ha natura vincolante e non consente all’ufficio elettorale alcuna valutazione discrezionale circa la rilevanza delle firme eccedenti, essendo preclusa ogni ponderazione in concreto dell’incidenza della violazione sul corretto svolgimento della competizione elettorale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 18 maggio 2026, corredato della Nota metodologica, con l’allegato «Utenti e risorse aggiuntive», recante un contributo pari a 100 milioni di euro, per l’anno 2026, destinato ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario,
della Regione siciliana e della Regione Sardegna, quale quota di risorse per incrementare il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica, di cui all’art. 1, co. 496, lett. c l. 213/2023.
In questa controversia il ricorrente sosteneva che una SCIA alternativa al PDC sarebbe decaduta perchè i lavori non erano effettivamente iniziati entro un anno.
Il TAR ha chiarito che, a differenza dell'art. 15 del DPOR 380/2001, che disciplina l'efficacia temporale del permesso di costruire e che prevede il termine massimo di un anno per iniziare i lavori (pena la decadenza del titolo), l'art. 23 non stabilisce alcun termine obbligatorio per l'inizio concreto dei lavori ma – come detto – prescrive solo un termine complessivo di tre anni di efficacia della SCIA.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il potere di controllo prefettizio sulle fondazioni
Il Consiglio di Stato ha affermato che il potere di controllo esercitato dal prefetto ai sensi dell’art. 25 c.c. ha natura pubblicistica e si configura quale funzione di vigilanza volta ad assicurare, per tutta la durata dell’ente, il costante perseguimento dello scopo statutario e la conformità dell’attività della fondazione al disegno voluto dal fondatore, costituendo esso la prosecuzione dinamica del giudizio effettuato in sede di riconoscimento della personalità giuridica Il potere prefettizio di annullamento delle deliberazioni delle fondazioni, previsto dall’art. 25 c.c., non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui agli artt. 1442 e 2377 c.c., atteso che esso non integra una posizione soggettiva riconducibile all’autonomia privata, ma esprime una potestà amministrativa funzionale alla tutela di interessi pubblici, e come tale sottratta alla disciplina della prescrizione propria dei diritti, con conseguente possibilità di esercizio anche a distanza di tempo dall’adozione dell’atto, ferma restando la necessità di una valutazione di ragionevolezza in concreto. È illegittima la previsione statutaria di una fondazione che subordini le modifiche dello statuto al parere vincolante di un soggetto esterno, configurando un potere di veto incompatibile con l’autonomia giuridica e gestionale dell’ente e con il regime di responsabilità degli amministratori, nonché con il sistema legale delle fondazioni, nel cui ambito il controllo esterno è riservato in via esclusiva all’autorità prefettizia ex art. 25 c.c. Nel caso di specie, era legittimo l’atto del prefetto che, nel 2023, annullava la clausola statutaria di una fondazione, introdotta nel 2006, che attribuiva a una federazione di associazioni un potere vincolante sulle modifiche dello statuto della fondazione, impedendo il pieno esercizio delle prerogative degli organi gestionali, determinando difficoltà operative e incidendo sul perseguimento dello scopo istituzionale: gli effetti negativi della clausola si erano manifestati solo progressivamente nel tempo, determinando una situazione di stallo gestionale idonea a giustificare l’intervento (tardivo) dell’autorità prefettizia.
Il Consiglio di Stato ha affermato che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire alla mancata dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto necessario, qualora l’operatore economico abbia espressamente dichiarato nel DGUE di non volervi ricorrere, trattandosi di dichiarazione chiara, non ambigua e non suscettibile di integrazione o rettifica.
È illegittima l’attivazione del soccorso istruttorio volta a consentire, mediante produzione tardiva, la dichiarazione di ricorso al subappalto necessario, al fine di colmare la carenza di un requisito di qualificazione, in quanto ciò comporta una non consentita integrazione dei requisiti di partecipazione di ordine speciale. La mancanza del requisito di partecipazione di ordine speciale non costituisce una mera irregolarità documentale, ma incide sulla stessa ammissibilità dell’offerta e sulla capacità dell’operatore di eseguire la prestazione.
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare dichiarazioni negoziali dell’operatore economico incidenti sulla struttura dell’offerta, né per trasformare una dichiarazione negativa in una positiva, risolvendosi altrimenti in una inammissibile modifica dell’offerta.
Il soccorso istruttorio è ammissibile soltanto in presenza di omissioni, incompletezze o irregolarità riferite alla documentazione amministrativa e ai requisiti generali, ma non può essere utilizzato per supplire alla mancanza di requisiti di ordine speciale o per incidere sulla struttura dell’offerta.
In applicazione del principio di autoresponsabilità, l’operatore economico sopporta le conseguenze delle dichiarazioni rese in gara, sicché la dichiarazione negativa di ricorso al subappalto necessario, a fronte della carenza del requisito di qualificazione, comporta l’esclusione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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“…La citazione di giurisprudenza inesistente generata dall’intelligenza artificiale non attenua, ma anzi accentua il giudizio di colpevolezza processuale: essa rivela che il ricorso è stato proposto in violazione del dovere di controllo e con un grado di negligenza che supera la soglia dell’errore scusabile considerato dalla Corte costituzionale. Perciò, una volta dichiarata l’inammissibilità, l’art. 616 cod. proc. pen. consente e giustifica l’irrogazione di una somma più elevata in favore della Cassa delle ammende, proprio perché non vi è alcuna ragione per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della relativa causa di inammissibilità…”. (Cassazione Penale sentenza n. 23006/2026).
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