Il TAR Veneto precisa che due giudizi possono essere riuniti se la connessione è totale, sia a livello soggettivo sia a livello oggettivo: pertanto, nell’ipotesi in cui i ricorsi siano rivolti contro soggetti in parte diversi, e ove i vizi contestati siano diversi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Napoli ha affermato che la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e, per altro verso, impone alla Stazione appaltante di tenere conto, nel corso del procedimento di verifica della congruità, anche dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare e, conseguentemente, di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che per l’art. 111 c.p.c. “il processo prosegue tra le parti originarie” nel caso di successione inter vivos a titolo particolare, con quindi impossibilità di estromissione dell’originario ricorrente anche a seguito dell’intervento del successore.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce l’inammissibilità del ricorso avverso gli atti dell’istruttoria che rappresentino lo stato dei luoghi con descrizione e fotografie, in quanto atto non provvedimentale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto afferma che esula dai compiti di un CTU o di un verificatore verificare l’esistenza di possibilità di conciliazione del giudizio, nonché di precisare (in sede di giudizio) l’estensione di aree già determinate dal Comune con un altro provvedimento, non impugnato in tale sede.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che in ipotesi di accordi integrativi e/o sostitutivi del procedimento ex art. 11 l. n. 241/1990, si ricade nella giurisdizione esclusiva, con quindi possibilità per il Giudice Amministrativo di tutelare i diritti soggettivi con ogni forma di tutela, anche contrattuale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che, di fronte ad una dichiarazione del privato di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, il Giudice non può decidere la causa nel merito, né procedere d’ufficio sostituendosi al ricorrente, vigendo il principio dispositivo anche nel processo amministrativo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La Corte di cassazione penale (nel contesto dell’inchiesta sull’edificazione di Milano) ha affermato che, in tema di reati edilizi, anche a seguito della modifica all’art. 3, co. 1, lett. d d.P.R. 380/2001 ad opera dell’art. 10 d.l. 76/2020, come convertito dalla l. 120/2020, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo quelli finalizzati al recupero di fabbricati preesistenti di cui sia conservata traccia, dovendo l’immobile oggetto di ristrutturazione presentare caratteristiche funzionali o identitarie coincidenti con quelle del corpo di fabbrica preesistente.
Nel caso di specie, la realizzazione di un complesso di ben tre grattacieli in luogo di un unico preesistente complesso, a destinazione non residenziale, era del tutto estranea ai parametri propri della ristrutturazione, quali quelli della connessione materiale o funzionale tra edificio rispettivamente preesistente e successivo, e dell’inerenza della ristrutturazione a singoli organismi, con impossibilità di ricavare da un singolo edificio, plurimi, distinti e consistenti manufatti, anche funzionalmente diversi dal precedente.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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La Corte di cassazione penale (nel contesto dell’inchiesta sull’edificazione di Milano) ha affermato che l’art. 41-quinquies, co. 6 l. 1150/1942 (“Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa”) appare inequivoco, molto chiaro, nello stabilire, senza alcun termine o condizione avente portata anche cronologica conclusiva, la necessità del previo piano particolareggiato o lottizzazione planivolumetrica, per i Comuni dotati degli strumenti urbanistici ivi citati e per le zone in cui siano consentite costruzioni dalle caratteristiche ivi descritte.
Vi è una chiara correlazione con l’art. 13 l. cit., secondo il quale il PRG è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione i cui contenuti sono ivi stabiliti. La regola per l’attuazione del PRG del Comune è dunque la formazione di piani particolareggiati di esecuzione, e non l’attuazione in via diretta, ossia mediante rilascio del permesso di costruire (o presentazione di SCIA, ove consentito).
Il portato, sul piano penale, di tale prospettiva normativa, si esprime nella lottizzazione abusiva ex art. 44, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001, che mira ad un duplice scopo di tutela: 1) impedire che venga compromessa la potestà, attribuita agli Enti locali, di effettuare razionali ed armoniche scelte urbanistiche mediante gli specifici strumenti di pianificazione previsti dalla legge; 2) impedire che un processo di urbanizzazione incontrollata comporti la nascita di agglomerati edilizi privi delle infrastrutture primarie e secondarie necessarie per la loro integrazione urbanistica, con conseguente imposizione alla P.A. competente di ingenti spese per dotazioni infrastrutturali.
Le opere di urbanizzazione sono interventi che trascendono le dimensioni del singolo lotto edificabile, per cui la loro pianificazione è effettuabile soltanto con uno strumento urbanistico attuativo (PUA). Persino in presenza di porzioni di territorio completamente edificate ed urbanizzate, il Comune legittimamente respinge la richiesta di rilascio della concessione in assenza di previa adozione di PUA per un intervento edilizio di consistenza e complessità tali da realizzare una notevole trasformazione del territorio, inammissibile in assenza di un piano per la realizzazione degli interventi infrastrutturali idonei a sostenere il modificato assetto territoriale.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la tesi giurisprudenziale secondo cui non sarebbe necessario il PUA nel caso del cd. lotto intercluso appare quantomeno di difficile soluzione concreta nonché poco giustificabile, a fronte dell’art. 41-quinquies, co. 6 cit. che non introduce eccezioni e che, piuttosto, sembra fissare comunque, anche in caso di apparente piena e precedente urbanizzazione, la sede di elaborazione del PUA come luogo di accertamento della situazione urbanistica ed edilizia concreta, in funzione, alfine, della legittima realizzazione dell’intervento. Del resto, lo stesso Giudice amministrativo in taluni casi ha affermato che la predetta fattispecie del lotto intercluso (o similare) non può essere applicata anche nelle aree completamente e/o totalmente urbanizzate, dove, però, la pianificazione esecutiva e/o attuativa possa ancora svolgere l’utile funzione di evitare “guasti urbanistici”.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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