5. Il decalogo del Consiglio di Stato sulle clausole dei bandi di gara immediatamente impugnabili
6. Cancellazione di espressioni sconvenienti negli atti del processo amministrativo
7. Giurisdizione sull’indennità per occupazione sine titulo di un’area demaniale marittima
8. Ingiunzioni di pagamento connesse ad abusi edilizi e questioni di giurisdizione
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Il TAR Basilicata ha affermato che spetta al G.O. conoscere delle controversie inerenti all’avviso di pagamento del cd. canone unico patrimoniale (CUP) all’art. 1, co. 816 l. 160/2019, con riguardo alle occupazioni determinate da infrastrutture realizzate da produttori di energia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c. (rubricato Danni per ritardata restituzione).
Il TAR Basilicata ha affermato che le deliberazioni che annualmente fissano le tariffe inerenti ai tributi locali sono immediatamente lesive dei soggetti contribuenti per la modalità esecutiva della corrispondente imposizione: perciò, già con l’adozione delle tariffe nelle diverse misure in relazione alle diverse categorie di utenti se ne può constatare la lesività per gli appartenenti a tali categorie, senza necessità di attendere alcun atto applicativo.
In questi casi, quando sia nota al contribuente la categoria di appartenenza, secondo il regolamento comunale, e venga contestata l’imposizione o la modifica tariffaria, pur generale ed astratta, ma riferita alla categoria alla quale il contribuente risulta appartenere, l’atto amministrativo generale che fissa le tariffe va considerato immediatamente lesivo nei suoi confronti, perciò impugnabile nel termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il bando di un concorso pubblico stabiliva a pena di inammissibilità che la domanda del candidato dovesse essere corredata da un curriculum vitae redatto ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/2000; la mancata produzione del CV in formato europeo sottoscritto e redatto ai sensi del d.P.R. cit. avrebbe comportato l’esclusione dalla selezione.
Il privato partecipava alla procedura selettiva a mezzo PEC, allegando un CV che, oltre a non recare alcuna sottoscrizione in calce, non conteneva la necessaria dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000.
Il TAR Catania ha affermato la legittimità della sua esclusione dal concorso pubblico.
È pur vero che l’utilizzo di una casella PEC intestata al mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma, ma ciò non integra il valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. cit.
Né la carenza riscontrata avrebbe potuto essere sanata attraverso il soccorso istruttorio, poiché nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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1. Repressione degli abusi edilizi in area demaniale marittima
2. Anche gli abusi edilizi in area demaniale marittima non generano alcun legittimo affidamento in capo al privato
3. L’art. 31 d.P.R. 380/2001, prima della cd. riforma Salva casa
4. Motivazione dell’ordinanza di demolizione
5. Non si dà alcun legittimo affidamento sul mantenimento di un abuso edilizio
6. Silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001
7. Valutazione unitaria dell’abuso edilizio
8. Prova del tempo di realizzazione dell’abuso edilizio
9. Procedimento per la rimozione degli abusi edilizi e garanzie partecipative
10. Affidamento e abusi edilizi
11. Abusi edilizi in area demaniale
12. La sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001
13. L’annullamento giurisdizionale del diniego di sanatoria
14. Motivazione dell’ordinanza di demolizione
15. Procedimento repressivo degli abusi edilizi e atti impugnabili
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Il TAR Palermo ha affermato che è inammissibile l’azione avverso il silenzio-inadempimento promossa oltre il termine annuale ex art. 31, co. 2 c.p.a. Per integrare il requisito di un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, è sufficiente la notifica di un atto stragiudiziale attraverso il quale la parte interessata faccia constatare la persistenza dell’interesse ad agire in giudizio per l’adozione del provvedimento espresso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato presentava alla Regione un’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003, relativa al progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da otto aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 3,75 MW, per una potenza complessiva pari a 30 MW.
Successivamente, il privato presentava un’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27-bis del Codice dell’ambiente.
La Regione rappresentava la necessità di provvedere a un’unica integrazione documentale, consistente nell’integrazione degli oneri dovuti secondo le disposizioni vigenti.
Il privato dimostrava di aver adempiuto all’integrazione, ma la Regione rimaneva poi silente.
Il TAR Basilicata ha accertato il silenzio-inadempimento della Regione, tenendo anche conto che ai sensi dell’art. 27-bis, co. 8 del Codice dell’ambiente tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, co. da 9 a 9-quater e all’art. 2-bis l. 241/1990.
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Nel caso di specie, il privato presentava alla Regione un’istanza per la verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del Codice dell’ambiente e una successiva istanza per l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003, relative al progetto per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico composto da una turbina, per una potenza complessiva di 1 MW.
La Regione definiva lo screening, esonerando il progetto dalla VIA, ma successivamente non definiva il procedimento sotteso all’emanazione dell’autorizzazione unica.
Il TAR Basilicata ha accertato il silenzio-inadempimento della Regione su questo secondo procedimento.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che nei casi di illecita apprensione di immobili in violazione delle disposizioni del d.P.R. 327/2001 (T.U. espropri), una volta scaduti i termini del decreto di occupazione d’urgenza in assenza del provvedimento espropriativo, sorge automaticamente a carico della P.A. l’obbligo di porre rimedio agli effetti di un comportamento divenuto contra ius mediante la restituzione dell’immobile ovvero l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. cit. Tale scelta rientra nel potere discrezionale della P.A. che non attiene all’an, incompatibile con l’esistenza di un obbligo di provvedere, ma al quomodo, trattandosi di ipotesi decisionali alternative.
Spetta al privato la facoltà di sollecitare l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis cit. o, in alternativa, la restituzione del bene. Tale iniziativa ha funzione di sollecito e non di impulso procedimentale in senso proprio, rispetto ad un obbligo di provvedere che sorge a carico della P.A. sin dal perfezionarsi dell’illecita occupazione e la cui violazione può essere accertata dal giudice su ricorso del privato senza bisogno di istanze formali.
In caso di silenzio serbato dalla P.A. sulla domanda volta ad ottenere l’acquisizione sanante del bene occupato sine tituloex art. 42-bis cit., l’eventuale irricevibilità del ricorso proposto oltre il termine annuale di decadenza di cui all’art. 31, co. 2 c.p.a. non preclude al privato, in applicazione dei doveri di collaborazione e buona fede che incombono sulle parti della relazione procedimentale, di presentare una istanza sollecitatoria alla P.A., manifestando la persistenza dell’interesse all’adozione del provvedimento conclusivo. Tale domanda ha l’effetto di rendere nuovamente ammissibile l’azione avverso il silenzio ai sensi della seconda parte dell’art. 31, co. 2 c.p.a., qualora l’inerzia della P.A. perduri.
Dagli obblighi di buona fede e collaborazione contemplati dall’art. 1, co. 2-bis l. 241/1990, discende che nei procedimenti d’ufficio in cui, a rigore, la legge non contempla oneri di impulso di natura procedimentale in capo al privato, è configurabile uno specifico onere per il privato di sollecitare la P.A. ad esercitare i propri poteri, evidenziando la persistenza dell’interesse ad una conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, con conseguente applicabilità della seconda parte dell’art. 31, co. 2 c.p.a.
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