Sulla rideterminazione del contributo di costruzione
Il T.A.R. conferma che per il Comune è doveroso ri-calcolare il contributo di costruzione che era stato applicato in maniera errata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. conferma che per il Comune è doveroso ri-calcolare il contributo di costruzione che era stato applicato in maniera errata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto rileva che, se la convenzione di lottizzazione prevedeva la possibilità di esecuzione in danno delle opere da parte del Comune, l’escussione della relativa polizza fideiussoria comporta l’assunzione dell’obbligo di provvedere al completamento delle opere di urbanizzazione.
Ciò vale anche nell’ipotesi in cui l’originario soggetto lottizzante sia fallito, in quanto alle convenzioni urbanistiche non si applica l’art. 72 l. fall. che permette al Curatore di sciogliersi dai contratti stipulati dal fallito, se non ancora (completamente) eseguiti: e infatti, la convenzione urbanistica rientra negli accordi sostitutivi del procedimento di cui all’art. 11 l. n. 241/1990, aventi oggetto – e interesse – pubblico, che non potrebbe cedere di fronte ai (meri) interessi dei creditori.
Post di Alessandra Piola – avvocato
In un’ipotesi di assegnazione di aree PIP, la diversità di contratti stipulati tra la P.A. e operatori economici nella stessa situazione comporta l’interesse a ricorrere e l’illegittimità della delibera che stabilisce la graduatoria tra gli assegnatari sulla base dei suddetti contratti. Lo ha dichiarato il TAR Veneto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha annullato una variante semplificata parziale al P.I., approvata nel contesto di una pratica SUAP, poiché l’istruttoria del progetto e il parere di non assoggettabilità a VAS (cd. screening VAS) della variante non hanno adeguatamente considerato gli impatti sul suolo e sulla matrice aria, pur evidenziati da ARPAV.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. afferma che qualora il Comune decida di recedere da una convenzione urbanistica e/o da un accordo pubblico-privato, deve comunque indennizzare la controparte di ai sensi dell’art. 11 della l. n. 241/1990.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Nel caso di specie, un Comune irrogava al privato una sanzione amministrativa pecuniaria, per aver realizzato, senza titolo abilitativo, un manufatto destinato all’alloggiamento della centrale termica dell’impianto idro-termo-sanitario.
Il privato presentava tempestivamente un ricorso giurisdizionale, ove il Comune sceglieva di non costituirsi.
A distanza di anni, il privato eccepiva la prescrizione del diritto del Comune a percepire la sanzione pecuniaria.
Il TAR Veneto ha accolto l’eccezione di prescrizione.
La regola della prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative ex art. 28 l. 689/1981 trova applicazione anche agli illeciti amministrativi puniti con la sanzione pecuniaria dalla normativa urbanistico-edilizia.
Da notare che l’effetto interruttivo della prescrizione si sarebbe potuto riconoscere – non certo al ricorso presentato dal debitore, bensì – all’atto di costituzione in giudizio del creditore (nella specie il Comune), laddove contenente l’affermazione del proprio diritto e la domanda di rigetto della pretesa altrui. Ma il Comune non si era mai costituito.
Post di Daniele Iselle
In sintesi il T.A.R. Veneto, con precipuo riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, ha affermato che l’istituto della prescrizione si applica anche nei procedimenti amministrativo e, soprattutto, al giudizio amministrativo. Nello specifico il Collegio ha confermato che la prescrizione del diritto di credito avanzato dal Comune può maturarsi anche nel corso del processo e che l’azione di accertamento negativo del presunto debito del privato non ha effetto interruttivo della prescrizione se il Comune non si costituisce in giudizio, come avvenuto nel caso in esame.
Secondo il TAR Veneto, il concetto di “trasgressore” in materia di abusi paesaggistici ricomprende il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo dei beni oggetto di vincolo.
Nel caso gli abusi siano stati commessi da società, il Giudice ha ritenuto responsabile-trasgressore l’amministratore unico e legale rappresentante che non aveva mai contestato, prima del ricorso, la propria legittimazione passiva all’irrogazione della sanzione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Palermo ha affermato che i provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere abusive e il conseguente provvedimento acquisitivo hanno carattere reale, perciò la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’adozione dell’ordine di demolizione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato.
Non ha pregio invocare il difetto di proporzionalità o di interesse pubblico, perché tali provvedimenti repressivi hanno carattere vincolato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Palermo ha affermato che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera edilizia abusiva consegue alla mera inottemperanza ex art. 31 d.P.R. 380/2001 all’ordine di demolizione qualora la sua efficacia non sia stata sospesa in sede giurisdizionale.
L’eventuale accoglimento della domanda di annullamento degli atti prodromici implicherà la caducazione automatica degli effetti acquisitivi oggi contestati.
Ci si permette però di dubitare che sia così facile – per il Comune, come per il privato – ottenere (e trascrivere) questi passaggi di proprietà.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda che se l’inagibilità di un’abitazione dipende da ragioni funzionali o strutturali, essa deve essere disposta dal dirigente, ex art. 24 e ss. del d.P.R. n. 380/2001; altrimenti, laddove ricorrono esigenze igienico-sanitarie, è compito del Sindaco ordinare lo sgombero, ex art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 222 del r.d. n. 1265/1934.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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