Sulla limitazione del traffico veicolare
Il T.A.R. Veneto ricorda i presupposti giuridico-fattuali che devono sussistere per introdurre legittimamente una zona a traffico limitato (ZTL).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda i presupposti giuridico-fattuali che devono sussistere per introdurre legittimamente una zona a traffico limitato (ZTL).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. stabilisce che le motivazioni che devono sorreggere l’imposizione del vincolo di interesse culturale, ex art. 10, c. 3 del d.lgs. n.42/2004, devono essere esplicite in modo completo ed esaustivo, avendo cura di considerare anche il rapporto d’interdipendenza con altri elementi o con il contesto circostante.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 9, co. 1, lett. c l.r. Veneto 14/2009 (secondo cui “gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 […] non trovano applicazione per gli edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4”) non può essere interpretato nel senso che l’ampliamento debba ritenersi sempre consentito quando non sia espressamente vietato dalle norme dello strumento urbanistico; sussiste invece la necessità di indagare caso per caso il contesto normativo per verificare se sia rinvenibile un divieto, anche inespresso, di realizzare ampliamenti degli edifici ricompresi nello specifico aggregato edilizio.
Nel caso di specie, si trattava di trovare un difficile coordinamento tra Piano Casa, N.A. del P.A.I. e N.T.A. del P.A.T. comunale.
Il TAR, dopo aver riconosciuto che il caso di specie richiedeva una delicata “operazione di ortopedia giuridica”, ha ritenuto di eccepire “un’assenza di dialogo tra amministrazione e amministrati che, se fosse stato ricercato, avrebbe certamente evitato, da un lato, il protrarsi di una situazione ingravescente per i ricorrenti, dall’altro, l’instaurazione di un contenzioso e l’impiego di risorse umane e economiche”.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Sardegna ha affermato che spetta al G.A. conoscere dell’azione con cui il ricorrente, pur impugnando formalmente il provvedimento di rigetto della domanda di stabilizzazione, lamenta in realtà la scelta discrezionale della P.A. di indire un concorso pubblico per un profilo ritenuto equipollente a quello del ricorrente stesso, invece che dare corso alla procedura di stabilizzazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Sardegna ha affermato che spetta al G.O. conoscere dell’azione con cui il cittadino faccia valere il suo diritto soggettivo all’assunzione da parte della P.A. per la posizione di guardia di sicurezza, formatosi all’esito del positivo superamento della prova di idoneità.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Sardegna ha affermato che la procedura di affidamento di una concessione demaniale marittima, ex artt. 36 ss. del Codice della navigazione (nel caso di specie, per lo svolgimento dell’attività di bar caffetteria e piccola ristorazione con somministrazione), è sottratta all’applicazione del Codice dei contratti pubblici (all’epoca, d.lgs. 50/2016) ed è invece regolata dai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai sensi del Codice della navigazione, del relativo Regolamento e delle disposizioni normative espressamente richiamate dall’Avviso pubblico emanato dalla P.A. concedente.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Sardegna ha affermato che nel caso dell’affidamento di una concessione demaniale marittima, la procedura è preordinata alla individuazione di un soggetto che acquisirà il diritto, verso il pagamento di un canone, allo sfruttamento economico di un bene pubblico: in tale contesto il requisito di idoneità professionale può considerarsi soddisfatto in modo meno rigido rispetto ai pubblici appalti, essendo sufficiente lo svolgimento di un’attività anche solo inerente – e, dunque, non necessariamente identica o perfettamente sovrapponibile – all’oggetto della concessione.
Post di Alberto Antico – avvocato
L’art. 21-bis l. 287/1990 attribuisce all’AGCM la legittimazione ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi P.A. che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
Il TAR Palermo ha affermato che l’AGCM ha una peculiare legittimazione processuale, in quanto non agisce per un proprio interesse soggettivo, ma per l’interesse pubblico alla tutela e alla promozione del mercato e della concorrenza, in funzione del quale viene riconosciuta una legittimazione processuale straordinaria che consente la proposizione del ricorso a prescindere dall’iniziativa di singoli che lamentino una lesione diretta e immediata della loro sfera giuridica ed anche oltre gli ordinari termini di decadenza.
Dal punto di vista dottrinale, ferve il dibattito sulla natura soggettiva oppure oggettiva del processo amministrativo, in questa peculiare fattispecie.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, un concorrente di una pubblica gara impugnava l’aggiudicazione, affermando che sull’aggiudicatario pendeva un debito tributario per tardivo pagamento del contributo unificato (C.U.) in un ricorso al G.A., il che ne avrebbe dovuto comportare l’esclusione ex art. 94, co. 6 d.lgs. 36/2023.
Il TAR Palermo ha affermato che il pagamento del C.U. nel termine di nove giorni dal deposito del ricorso al G.A. non integra un’ipotesi di violazione degli obblighi tributari definitivamente accertata, dovendosi ritenere tale, nell’ambito in esame, solo il mancato pagamento del C.U. entro il termine di un mese dalla notifica dell’invito al pagamento ovvero il mancato pagamento conseguente al passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Giustizia tributaria a seguito di ricorso proposto avverso l’invito al pagamento medesimo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il 16.10.2024 è stato approvato in Senato il disegno di legge che modifica l'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.
Alcuni politici e la stampa hanno affermato che l'ordinamento italiano ora punisce la maternità surrogata come un reato universale.
Ma, poichè in materia giuridica le parole sono importanti e le sfumature ancora di più, è opportuno esaminare alcune questioni giuridiche.
LA SITUAZIONE GIURIDICA PRECEDENTE
La legge ora approvata interviene sulla fattispecie penale già prevista dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000,00 euro a 1.000.000,00 di euro «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità».
L’art. 9, comma 2, del codice penale stabilisce e stabiliva anche prima che i delitti comuni (come è questo della maternità surrogata) commessi dal cittadino all’estero, puniti con pena edittale inferiore nel minimo a tre anni di reclusione (è il caso della maternità surrogata) sono punibili a richiesta del Ministro della Giustizia.
In base a tale norma, dunque, la maternità surrogata realizzata interamente all’estero da un cittadino italiano in ipotesi si poteva considerare punibile già prima della riforma, previa specifica richiesta ministeriale e purchè il cittadino si trovi nel territorio dello Stato.
Sul punto, si veda la sentenza n. 5198/2020 della III Sezione penale della Corte di Cassazione, la quale, in tema di surrogazione di maternità, ha confermato la definizione del procedimento per mancanza della condizione di procedibilità (nel caso di specie, infatti, non era stata presentata la richiesta ministeriale).
Poco sopra ho scritto che era punibile "in ipotesi" anche prima (previa la citata richiesta ministeriale), perchè la giurisprudenza aveva messo altri paletti.
Interessante, sul punto, la sentenza n. 13525/2016 della V Sezione penale della Corte di Cassazione che, trattando un caso di maternità surrogata all'estero, ha confermato la sentenza di proscioglimento fondata sull'errore scusabile sulla legge penale, posto che i cittadini italiani si erano recati in un Paese estero ove la pratica di maternità surrogata era legale.
Tale sentenza poggia sul principio della c.d. doppia incriminazione, che informa la materia dell'estradizione ex art. 13 c.p. e, in generale, la cooperazione giurisdizionale tra stati, anche in materia di mandato di arresto europeo: doppia incriminazione vuol dire che il cittadino può essere punito solo se il fatto è previsto come reato non solo dalla legge italiana, ma anche dalla legge del luogo estero in cui il fatto viene commesso.
In sintesi, la citata sentenza della Cassazione, pur dando atto della mancanza di uniformità giurisprudenziale in materia, non aveva ravvisato nel caso di specie la punibilità della maternità surrogata effettuata in Paesi ove la stessa è legalmente consentita, e ciò in applicazione del principio di doppia incriminazione.
Si legge sul punto: "ed, infatti, in alcune decisioni si afferma che tale principio opera esclusivamente ai fini dell'estradizione, mentre, in tema di reati commessi all'estero e di rinnovamento del giudizio (artt. 7 c.p.p. e segg., art. 11 c.p.), la qualificazione delle fattispecie penali deve avvenire esclusivamente alla stregua della legge penale italiana, a nulla rilevando che l'ordinamento dello Stato nel cui territorio il fatto è stato commesso non preveda una persecuzione penale dello stesso fatto (Sez. 2, n. 2860 del 06/12/1991 - dep. 16/03/1992, Buquicchio, Rv. 189895); in altre si è ritenuto che, in tema di reati commessi all'estero, al di fuori dei casi tassativamente indicati all'art. 7 cod. pen., è condizione indispensabile per il perseguimento dei reati commessi all'estero che questi risultino punibili come illeciti penali, oltre che dalla legge penale italiana, anche dall'ordinamento del luogo dove sono stati consumati, ancorchè con nomen iuris e pene diversi (Sez. 1, n. 38401 del 17/09/2002, Minin, Rv. 222924)".
LA SITUAZIONE GIURIDICA ATTUALE
Nello specifico, il provvedimento approvato comporta che "al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Se i fatti di cui al periodo precedente sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana».
E' chiaro che l'obbiettivo era quello di dire che, se un cittadino italiano si reca all’estero per effettuare un iter di maternità surrogata, anche in un Paese dove questa pratica è legale, può essere perseguito penalmente in Italia (ma non è chiaro se l'obbiettivo sia stato davvero raggiunto).
Si parla, per questo, di maternità surrogata intesa quale reato universale.
In realtà, è opportuno osservare che tale definizione di "reato universale" appare atecnica oltre che giuridicamente non appropriata.
Per essere tale, un reato universale deve necessariamente essere considerato penalmente rilevante da tutta la comunità internazionale, riferendosi in particolare a crimini universalmente riconosciuti, quale ad esempio il genocidio, commessi da soggetti indipendentemente dalla loro nazionalità.
Il fatto che vi siano molti Paesi che permettano la pratica di maternità surrogata (per citarne solo alcuni, Regno Unito, Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda) e che la punibilità del reato in questione si riferisca esclusivamente a cittadini italiani depone in tal senso.
Quindi non è un reato universale.
I problemi che la nuova disposizione solleva sono due.
CONCLUSIONE
In conclusione, è impossibile allo stato prevedere quali saranno le implicazioni pratiche della fattispecie penale in esame, alla luce delle modifiche recentemente approvate, ma è altrettanto prevedibile che si manifesteranno criticità procedurali e sostanziali che dovranno necessariamente essere risolte dalla giurisprudenza.
Post di Diego Giraldo - avvocato
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