Impugnazione degli strumenti urbanistici
Il TAR Veneto ha ribadito che la mancata impugnazione degli atti di pianificazione nel frattempo intervenuti, frutto di autonome valutazioni, e per loro stessi idonei a definire la destinazione delle aree di proprietà dei ricorrenti, priva i ricorrenti stessi di un interesse concreto e attuale a ottenere l’annullamento della pregressa strumentazione urbanistica, in quanto l’eventuale annullamento di essa non sarebbe idoneo a travolgere la disciplina impressa alle aree dalla strumentazione successivamente intervenuta.
Si tratta di un’affermazione già compiuta dal TAR Veneto, ma non unanime nella giurisprudenza amministrativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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