Author Archive for: SanVittore

DIA e demo-ricostruzione con ampliamento nel 2011

24 Lug 2023
24 Luglio 2023

Il TAR Veneto ha affermato che alla data del 29.06.2011, gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento costituivano nuova costruzione, assoggettata alla DIA alternativa al PdC.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Discordanze tra relazione e tavole grafiche dell’istanza di PdC: cosa prevale?

22 Lug 2023
22 Luglio 2023

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nelle tavole progettuali, occorre dare prevalenza alla prima, sulla base dello stesso principio valevole in tema di discordanza tra parte normativa e parte grafica dei piani urbanistici, in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico.

Post di Daniele Iselle

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Variazioni essenziali e parziali difformità

22 Lug 2023
22 Luglio 2023

Il Consiglio di Stato ha affermato che il concetto di parziale difformità presuppone che le modificazioni apportate all’intervento costruttivo assentito si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera, mentre si è in presenza di difformità totale o di variazioni essenziali, sanzionabili con la misura della demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione.

Nel caso di specie, la realizzazione di un muro di contenimento che, anziché essere contenuto entro il limite assentito di 1,00-1,20 m, raggiunge i 2,35 m (cioè un’altezza pressoché doppia) è stato ritenuto certamente ascrivibile al novero delle modifiche sostanziali dell’opera, vieppiù se si considera che anche una semplice sopraelevazione autonoma di un muro di contenimento richiede il PdC in quanto si presenti idonea ad alterare stabilmente lo stato dei luoghi.

Post di Daniele Iselle

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L’occupazione abusiva di immobili da parte della P.A.

22 Lug 2023
22 Luglio 2023

Incostituzionale la legge siciliana che consentiva opere edilizie vicino alla battigia marittima senza pianificazione paesaggistica

21 Lug 2023
21 Luglio 2023

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione siciliana, che consentiva la costruzione di opere entro 150 metri dalla battigia, se connesse all’esercizio delle attività di diretta fruizione del mare, anche laddove non siano previste dai piani di utilizzo delle aree demaniali (PUDM) e purché siano realizzate in stabilimenti balneari autorizzati su terreni privati.

La disposizione impugnata viola il principio della necessaria pianificazione dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico, che è norma fondamentale di riforma economico-sociale.

Post di Daniele Iselle

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Incostituzionale la legge siciliana che prorogava fino al 2025 il termine per l’ultimazione dei lavori dei PdC ante 2016

21 Lug 2023
21 Luglio 2023

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione siciliana che prorogava fino al 31.12.2025 il termine di ultimazione dei lavori rispetto ai quali i permessi a costruire siano stati rilasciati prima della pubblicazione di una legge siciliana del 2016 e per i quali sia stato già comunicato l’inizio dei lavori.

Se spetta al legislatore statale stabilire il regime ordinario concernente i termini di inizio e ultimazione dei lavori – comprensivo della possibilità di richiedere una proroga di detti termini – non può che spettare al medesimo legislatore statale incidere eccezionalmente su tale regime, laddove ritenga che vi siano esigenze temporanee che consiglino una diversa durata dei titoli abilitativi (come avvenuto con le proroghe disposte per fronteggiare la pandemia).

Post di Daniele Iselle

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Incostituzionale la legge siciliana che consentiva “a regime” interventi di recupero abitativo dei volumi di servizio

21 Lug 2023
21 Luglio 2023

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione siciliana che consentiva di effettuare interventi di recupero volumetrico a fini abitativi delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati aventi altezza minima di m. 2,20, per una altezza minima non inferiore a m. 2,20, per immobili venuti ad esistenza fino al 30.06.2023, cioè dopo l’entrata in vigore della legge e, quindi, anche per immobili non ancora costruiti (ai sensi di tale legge siciliana, si definiscono pertinenze, locali accessori, interrati e seminterrati i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita agli stessi).

La disposizione impugnata, nel consentire il recupero volumetrico a fini abitativi in un ampio spazio temporale e finanche in relazione a immobili non ancora esistenti, compromette irrimediabilmente il principio del necessario rispetto della previa pianificazione urbanistica, in quanto oblitera tanto le valutazioni a monte sul carico urbanistico delle edificazioni operata dalla pianificazione comunale, quanto le valutazioni a valle, che della pianificazione fanno applicazione, poste in essere con i procedimenti autorizzatori edilizi.

La Consulta ha fatto salva la normativa regionale precedente, che consentiva gli interventi in parola fino alla data di entrata in vigore di una legge siciliana del 2016, poiché le leggi come questa debbono essere necessariamente eccezionali e transitorie.

Post di Daniele Iselle

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Incostituzionale la legge siciliana che incrementava i casi di sanatoria paesaggistica ex post

21 Lug 2023
21 Luglio 2023

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione siciliana, in base alla quale era consentita la regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate in assenza di autorizzazione paesaggistica, sempre che le relative istanze di concessione siano state presentate al Comune di competenza prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto istitutivo del vincolo di cui all’art. 140 d.lgs. 42/2004 ss.mm.ii.

In precedenza, la Consulta aveva già dichiarato l’incostituzionalità di una legge siciliana che consentiva la sanatoria paesaggistica ex post sia per i beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 140 d.lgs. 42/2004, sia per quelli vincolati paesaggisticamente ex lege.

Nella sentenza qui commentata (riferita ad una legge che cercava di fare salvi alcuni beni paesaggistici della prima tipologia), la Corte ha dichiarato che la legge scrutinata rende applicabile il regime transitorio di cui all’art. 182, co. 3-bis d.lgs. 42/2004 a casi ulteriori e diversi da quelli cui si riferisce la normativa statale. Ai sensi di quest’ultima, infatti, è possibile ottenere l’autorizzazione paesaggistica postuma purché la relativa domanda sia stata presentata prima del 30.04.2004. Invece, secondo la norma impugnata, ciò che rileva non è il momento in cui è stata presentata l’istanza di autorizzazione paesaggistica postuma – unica condizione legittimante prevista dal legislatore statale – ma quello, diverso, in cui al Comune è stata fatta istanza di concessione edilizia, la quale deve essere stata presentata prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico. La norma impugnata consentiva quindi illegittimamente di ottenere la sanatoria paesaggistica ex post in ipotesi diverse da quelle, ristrettissime e tassative, di cui agli artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004.

Post di Daniele Iselle

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Misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati

21 Lug 2023
21 Luglio 2023

La Corte costituzionale ha offerto una pregevole ricostruzione di questo istituto, a partire dall’art. 12, co. 3 T.U. edilizia.

Post di Daniele Iselle

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Il piano faunistico-venatorio deve essere approvato dalla Regione con un atto amministrativo, non con una legge regionale

20 Lug 2023
20 Luglio 2023

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 l.r. Veneto 2/2022, rubricata «Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”», che approva il piano faunistico-venatorio della Regione Veneto.

L’adozione con legge regionale di taluni atti, come i calendari venatori e i piani regionali per l’individuazione delle zone e dei periodi per l’addestramento, l’allevamento e le gare dei cani, previsti dalla legge statale n. 157/1992 con il fine di protezione della fauna e caratterizzati dalla «natura tecnica del provvedere», viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2, lett. s Cost.): in simili ambiti, infatti, il ricorso allo strumento della legge, in luogo del provvedimento amministrativo, non assicura le garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l’acquisizione di pareri tecnici.

Post di Alberto Antico – avvocato

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