Il TAR Lazio afferma che si applica la sanzione demolitoria ex art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 anche nel caso di attività libera libera in zona vincolata senza autorizzazione paesaggistica.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che per chiedere l’accertamento ai soli fini risarcitori ex art. 34, co. 3 c.p.a., in corso di giudizio, basta la mera dichiarazione di interesse da parte del privato, senza che sia necessario già specificare gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento ovvero, addirittura, proporla nel medesimo giudizio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la comunicazione della morte della parte costituita, da cui discende la dichiarazione di interruzione del processo, è rituale e produce i suoi effetti solo se proveniente dal suo procuratore, e non invece dalla controparte Pubblica Amministrazione. Il difensore del privato ha infatti un diritto-potere di provocare l’interruzione, ma non è obbligato, potendo infatti il processo proseguire tra le parti originarie, se tale opzione viene ritenuta la migliore per gli interessi della parte assistita.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. si sofferma sui presupposti giuridici che devono sorreggere l’azione di accertamento dinanzi al Giudice Amministrativo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. ricorda che le ipotesi di nullità dell’atto amministrativo sono un numero chiuso e di stretta interpretazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda che per impugnare un titolo edilizio non è sufficiente la cd. mera vicinitas.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’impugnazione di mero stile degli atti endoprocedimentali presupposti al provvedimento conclusivo (nel caso di specie, un’ordinanza di demolizione) non è viziante per il ricorso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto, dopo aver ricordato che i presupposti per la proposizione del rito processuale avverso il silenzio-inadempimento della P.A. sono l’esistenza di uno specifico obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione e la natura provvedimentale dell’attività svolta, ha ritenuto non sussistente tale silenzio nell’ipotesi in cui l’Ente abbia risposto all’istanza del privato, richiamando un proprio precedente atto (non impugnato), in quello che può essere qualificato come atto meramente confermativo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che nel processo amministrativo, il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, in considerazione dell’assetto non paritetico dei rapporti fattuali e giuridici intercorrenti tra il privato e la P.A.; tuttavia, affinché possano essere attivati i poteri istruttori giudiziali, il ricorrente deve quantomeno avanzare un principio di prova a sostegno delle proprie deduzioni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che anche nel giudizio amministrativo si applica il principio del ne bis in idem, di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., che vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39, co. 1 c.p.a., poiché espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire la inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati. Il principio del ne bis in idem, comportante la preclusione da giudicato esterno, mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in quanto corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione, essendo tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata.
In definitiva, è inammissibile il motivo di ricorso già avanzato in un altro giudizio definito con una sentenza, per violazione del principio del ne bis in idem che vieta al G.A. di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia. Inoltre, in applicazione del divieto in questione è preclusa non solo la riproposizione di domande già definite con la sentenza passata in giudicato, ma anche la proposizione per la prima volta di quelle che di tale giudicato costituiscono il presupposto logico e indefettibile e come tali assoggettate all’effetto previsto dal citato art. 2909 c.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
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