Responsabile dell’inquinamento
Il T.A.R. ricorda che il responsabile dell’inquinamento può essere tale sia che ponga in essere condotte attiva sia se tenga un comportamento omissivo
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda che il responsabile dell’inquinamento può essere tale sia che ponga in essere condotte attiva sia se tenga un comportamento omissivo
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Nel caso di specie, la Provincia individuava due società come responsabili dell’inquinamento di un sito. Una delle due eccepiva che la Provincia avrebbe dovuto attribuire responsabilità anche alle persone che hanno determinato le strategie aziendali della società, degli eventuali successori a titolo universale e degli eventuali successori della società stessa.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione.
La corresponsabilità di altri soggetti nella contaminazione del sito non è causa di illegittimità del provvedimento che individui solo alcuni dei responsabili, restando tale accertamento sempre possibile, sia attraverso un’ulteriore attività amministrativa, sia nell’eventuale giudizio di rivalsa che dovesse essere intrapreso dal proprietario che abbia eseguito le operazioni di bonifica qualificandosi come proprietario incolpevole.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, la Provincia individuava due società come responsabili dell’inquinamento di un sito, ai sensi dell’art. 244 del Codice dell’ambiente, e quindi obbligate alla bonifica. Una delle due lamentava la propria estraneità giuridica all’altra e, per l’effetto, non riteneva di poter essere considerata responsabile dell’inquinamento.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione, offrendo una pregevole ricostruzione del principio di matrice euro-unitaria del “chi inquina paga”, il quale deve essere applicato secondo una nozione sostanzialistica di impresa, che non si limiti alla mera distinzione tra diverse persone giuridiche.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, la Provincia individuava due società come responsabili dell’inquinamento di un sito. Una delle due contestava che all’epoca in cui svolgeva la propria attività non erano previsti limiti di emissione per le sostanze da cui il suolo è risultato contaminato.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione.
L’inquinamento dà luogo a una situazione di carattere permanente che perdura fino a che non ne vengano rimosse le cause e i parametri ambientali alterati vanno riportati entro i limiti normativamente accettabili. L’obbligo di bonifica non discende da un’asserita portata retroattiva della disposizione precettiva, ma dell’applicazione ratione temporis della legge, onde fare cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente.
L’Adunanza Plenaria ha spiegato che non si è estesa l’area dell’illiceità rispetto a condotte in precedenza considerate conformi a diritto, ma si sono ampliati i rimedi rispetto a fatti di aggressione dell’ambiente già considerati lesivi di un bene giuridico meritevole di tutela.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, la Provincia individuava due società come responsabili dell’inquinamento di un sito. Una delle due eccepiva la prescrizione dell’obbligo, data la risalenza nel tempo della sua attività industriale in loco.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione.
Partendo dal presupposto che l’inquinamento costituisce un illecito permanente, che può perfezionarsi anche per condotte antecedenti all’imposizione di un limite di sostanze disperdibili nell’ambiente, sul piano privatistico questo comporta il mancato decorso della prescrizione. Sul piano amministrativo significa che la qualificazione di una situazione come inquinamento deve essere effettuata sulla base della normativa attuale, in quanto la valutazione degli interessi pubblici, in questo caso ambientali, deve sempre avere il massimo grado di aggiornamento possibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, la Provincia individuava due società come responsabili dell’inquinamento di un sito. Una delle due contestava che la propria attività, per come svolta, avesse causato l’inquinamento.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione.
La prova dell’inquinamento di un sito segue il criterio del “più probabile che non” ed accerta il nesso causale anche in presenza di un mero aumento del rischio di inquinamento, a seguito di una data attività industriale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, si discuteva della gestione degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento di superfici impermeabili, consistenti in un parcheggio insistente sul lastrico solare di un edificio di Venezia.
Il gestore del parcheggio riteneva che le aree suddette integrassero la fattispecie considerata dall’art. 1, co. 3 bis-ter d.l. 144/2004, con la conseguenza di dover gestire gli scarichi di acque meteoriche attraverso lo strumento del piano di adeguamento approvato dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia (PIOP).
Quest’ultimo eccepiva invece che la superficie del parcheggio rientrerebbe nella previsione dell’art. 39, co. 3 del Piano di tutela delle Acque (PTA), richiamato dal regolamento n. 226/2018 approvato dal PIOP ex art. 1, co. 3-quinquies d.l. cit.
Il TAR Veneto ha aderito all’impostazione dell’Amministrazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TRGA Bolzano ha affermato che l’istituto della misura di salvaguardia ex art. 12, co. 3 T.U. edilizia – tale per cui, in caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda – trova il proprio luogo naturale nella materia della pianificazione urbanistica, sicché l’approvazione di un disegno di legge (nel caso di specie, riguardante il piano provinciale per lo sviluppo del turismo) non potrebbe far scattare l’applicazione di tale istituto.
L’adozione delle misure di salvaguardia ha valenza provvedimentale (in pratica, immediatamente lesiva) ed è idoneo a definire, per il tempo previsto dalla legge, il procedimento aperto con la richiesta del titolo edilizio, oltre ad esser atto doveroso e vincolato, di natura cautelare e temporanea, finalizzato ad impedire l’esecuzione di interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
Il TRGA Bolzano ha affermato che, in linea generale, nei procedimenti amministrativi la P.A. deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento (tempus regit actum).
A tale principio fanno eccezione, oltre alle disposizioni statuite negli atti di indizione dei procedimenti di evidenza pubblica, il procedimento di SCIA, risultando circostanza decisiva la possibilità di iniziare immediatamente l’attività dalla data della presentazione della SCIA alla P.A. competente, cristallizzando a tale data la norma da applicare.
Pertanto, secondo logica, il potere di verifica e di controllo va esercitato dalla P.A. con riferimento ai requisiti e presupposti di legge per l’avvio dell’attività esistenti al momento della presentazione della SCIA e del contestuale inizio dell’attività, che deve considerarsi per sua natura insensibile allo ius superveniens.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
Il TRGA Bolzano ha annullato una delibera della Giunta provinciale con la quale era sospesa, tra le altre, la possibilità di presentare SCIA riguardo all’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie, nonché gli atti applicativi di un Comune che dichiaravano la decadenza degli effetti di una siffatta SCIA e il divieto di prosecuzione dell’attività segnalata.
Il TRGA ha accertato l’invasione, da parte della Giunta provinciale, della competenza pianificatoria dei Comuni, senza che alcuna norma di legge lo consentisse.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
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