Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 17 l.r. Veneto 14/2019, laddove dispone che gli interventi per i quali la SCIA o la richiesta di PdC siano stati presentati, ai sensi del Piano Casa, entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla l.r. Veneto 14/2009, può legittimamente derogare al principio generale secondo cui il punto di riferimento, ai fini della individuazione del diritto applicabile in caso di successione di norme, è il provvedimento amministrativo e il momento di suo perfezionamento, irrilevanti essendo sia il momento dell’iniziativa, anche se di parte (domanda, segnalazione, denuncia, comunicazione, ecc.), sia la fase successiva al perfezionamento dell’atto e quindi le sopravvenienze normative.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto precisa che il calcolo della tolleranza di cantiere di cui all’art. 34-bis T.U. Edilizia deve essere rapportata alla singola unità immobiliare, e non all’intero fabbricato complessivamente considerato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Pubblichiamo oggi la quinta e ultima scheda di commento di Italiaius alla riforma apportata dal cd. decreto Salva Casa (d.l. 69/2024) e dalla sua legge di conversione (l. 105/2024), esaminando il PdC in sanatoria e la SCIA in sanatoria.
Ricordiamo che il progetto è quello di revisionare e di integrare le schede e di ripubblicarle all'esito delle osservazioni dei lettori.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la natura vincolata dell’ordine di demolizione esclude la necessità, per la validità della sua adozione, della preventiva comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.
L’ordine di demolizione di una costruzione abusiva deve comunque essere emanato senza alcuna rilevanza del decorso del tempo, proprio perché la presenza del manufatto abusivo comporta una lesione permanente ai valori tutelati dalla Costituzione e l’eventuale connivenza o la mancata conoscenza della loro esistenza da parte degli organi comunali non incide sul dovere di disporne la demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che in caso di sequestro penale di un immobile abusivo, il Comune, una volta acquisita notizia della cessazione del sequestro, dovrà notificare nuovamente l’ordinanza di demolizione già in precedenza adottata all’interessato, a questi concedendo un nuovo termine per l’eventuale ottemperanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’ordinanza di demolizione è un atto vincolato e pertanto la mancanza della relativa comunicazione di avvio del procedimento non incide sulla sua legittimità.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che l’esistenza di un interesse pubblico (sempre) superiore volto alla rimozione dell’abuso edilizio comporta la non necessità di effettuare comparazioni con quello privato: è insussistente alcun affidamento del soggetto passibile di tutela.
La motivazione del provvedimento viene quindi ritenuta sufficiente con la mera indicazione dell’esistenza dell’abuso e l’assoggettabilità del manufatto al regime dei titoli edilizi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto riconosce l’irrilevanza dell’interesse pubblico alla demolizione di un fabbricato abusivo, oltre che dell’affidamento del privato che si fondi sul tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Pubblichiamo oggi la quarta scheda di commento di Italiaius alla riforma apportata dal cd. decreto Salva Casa (d.l. 69/2024) e dalla sua legge di conversione (l. 105/2024), esaminando la parziale difformità e le tolleranze costruttive.
Ricordiamo che il progetto è quello di revisionare e di integrare le schede e di ripubblicarle all'esito delle osservazioni dei lettori.
Nel caso di specie, l’Ente Parco inibiva una SCIA commerciale, presentata per l’esercizio dell’attività di noleggio di attrezzature balneari su proprietà privata, in un’area classificata come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) d’importanza comunitaria, nonché Zona di Protezione Speciale (ZPS), nella quale sono presenti habitat vegetazionali di cui alla direttiva 92/43/CEE, cd. direttiva habitat.
L’Ente Parco riteneva necessaria la previa VINCA, poiché nel piede dunale l’installazione di strutture precarie e amovibili e di arredi, considerati unitariamente e complessivamente nella loro interezza, erano funzionali alla creazione e allo svolgimento di vere e proprie attività turistico-ricreative all’aria aperta, capaci di fornire servizi ad una molteplicità di fruitori del mare.
Il TAR Latina aveva annullato l’inibitoria dell’Ente Parco, poiché la normativa di riferimento di cui alla direttiva habitat e all’art. 5 d.P.R. 357/1997, come successivamente sostituito dall’art. 5 d.P.R. 120/2003, fa esplicito cenno all’adozione di “piani” o “progetti” ovvero di “interventi”, facendo così evidente riferimento alla pianificazione di ordine generale o alla realizzazione di manufatti (“opere”), ma non a una mera attività di ordine commerciale.
Il Consiglio di Stato ha dissentito.
La normativa comunitaria impone agli Stati membri di adottare le opportune misure, al fine di scongiurare il verificarsi di un degrado o di una perturbazione significativi, nonché di evitare qualsiasi peggioramento, causato dall’uomo o di origine naturale prevedibile, degli habitat naturali e degli habitat di specie. Un’attività è soggetta a VINCA, ai sensi dell’art. 6, § 2 della direttiva habitat, allorché siano vulnerati gli obiettivi di conservazione, a prescindere dalla tipologia di attività esercitata e dall’esistenza o no di opere edilizie.
Post di Daniele Iselle
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