Il TAR Veneto ha riconosciuto come pertinenza urbanistica un ricovero per attrezzi da giardino realizzato in aderenza all’abitazione principale e al magazzino (già condonato) con modalità e materiali in linea con le previsioni del regolamento edilizio comunale e del d.m. 2 marzo 2018 concernente le opere edilizie in regime di attività libera, avente un’area d’ingombro inferiore a 10 mq, senza alcun valore autonomo di mercato e senza aumento del carico urbanistico.
Tale pertinenza era realizzabile in regime di attività edilizia libera.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, ma non anche ad opere che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cd. principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile una diversa destinazione economica. A differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando, da un lato, sia preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, essendo funzionalmente inserito al suo servizio, dall’altro, sia sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporti carico urbanistico, esaurendo la sua finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale.
Nel caso di specie, il ricorrente riusciva a dimostrare che il proprio fondo, di circa 600 mq, sul quale insiste un manufatto in legno e lamiera su platea di calcestruzzo adibito a deposito attrezzi, non è pertinenziale rispetto al limitrofo immobile del Novecento di pregio architettonico.
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Il TAR Veneto ha affermato che la disposizione del regolamento edilizio comunale che imponga pro futuro un adeguamento delle canne fumarie esistenti non può dirsi stricto sensu dotata di efficacia retroattiva, giacché non altera gli effetti giuridici di situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore, ma impone per il futuro, entro un termine ragionevole, la conformazione degli immobili esistenti alla nuova disciplina, allo scopo di tutelare rilevanti interessi pubblici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all’interno di un locale, di solito un’abitazione, interponendovi un solaio, va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto. È necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, con incremento delle superfici dell’immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico. Si rientra, invece, nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile, ipotesi che si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone.
Si ha un intervento edilizio minore, per il quale non è richiesto titolo edilizio, solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone. Al contrario, qualora il soppalco determini un aumento della superficie utile dell’unità con conseguente aggravio del carico urbanistico, rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia necessitando, quindi, di un titolo abilitativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Sul punto pubblichiamo una nota dell'ing. Mauro Federici, che sentitamente ringraziamo, il quale affronta la tematica con precipuo riferimento alla D.G.R. Marche n. 971/2021, giungendo alla conclusione negativa.
Il TAR Veneto ha offerto utili principi sui requisiti di legittimità di un’ordinanza contingibile e urgente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto utili principi sul diritto applicabile ad un’ordinanza contingibile e urgente che disponga lo sgombero e la messa in sicurezza di un immobile in comproprietà.
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Il TAR Veneto ha affermato che la nozione di “distanza legittimamente preesistente” di cui all’art. 2-bis, co. 1-ter d.P.R. 380/2001 è da intendersi come distanza dell’edificio preesistente rispetto agli edifici circostanti, non come la distanza che avrebbe potuto/dovuto mantenere il fabbricato secondo le norme vigenti all’epoca dell’edificazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 9, co. 1, n. 2 d.m. 1444/1968, n. 1444 è una norma tassativa ed inderogabile, che impone al proprietario dell’area confinante col muro finestrato altrui di costruire il proprio edificio ad almeno 10 metri da quello, senza alcuna deroga, neppure per il caso in cui la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato presentava un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una altana ad uso residenziale. Il Comune, tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza, rilasciava l’autorizzazione paesaggistica, preannunciando nel contempo che il titolo edilizio relativo a tale autorizzazione era subordinato alla costituzione di un diritto di veduta debitamente trascritto a favore del fondo su cui veniva costruita l’opera e contro il fondo che veniva limitato dalla medesima.
Il privato, senza precostituirsi la servitù, presentava la SCIA relativa alla realizzazione dell’opera in questione. Il Comune diffidava il privato a non eseguire i lavori o a sospenderne l’esecuzione, se iniziati.
Il TAR Veneto ha riconosciuto la legittimità dell’operato del Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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