29 Agosto 2025
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che la proroga della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 13, co. 5 d.P.R. 327/2001, non presuppone l’apertura di un nuovo procedimento espropriativo e può essere disposta non solo nei casi di forza maggiore, ma anche per altre giustificate ragioni, anche se prevedibili, purché adeguatamente motivate con provvedimento discrezionale della P.A.
Quest’ultima è tenuta a valutare le osservazioni partecipative solo se pertinenti all’oggetto del procedimento, come previsto dall’art. 10, co. 1, lett. b l. 241/1990, e non sussiste l’obbligo di confutazione analitica di ogni rilievo del soggetto proponente, purché la motivazione non sia apparente.
L’autorizzazione di interventi in aree tutelate, ai sensi degli artt. 21, 45 e 46 d.lgs. 42/2004, ricade nella competenza tecnica discrezionale della Soprintendenza, sindacabile in sede giurisdizionale solo per illogicità, incoerenza manifesta o difetto di motivazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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